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Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina
Pubblicato 26 dicembre 2016 12:49

CONVENZIONE CONSOLARE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA

 

La Repubblica Italiana e l'Ucraina, denominate di seguito "Parti Contraenti", desiderando sviluppare le relazioni consolari, facilitare la tutela dei diritti e degli interessi di entrambi gli Stati, dei loro cittadini e delle persone giuridiche, rafforzare i rapporti di amicizia e di collaborazione tra le Parti Contraenti, confermando che per la disciplina delle materie non contemplate dalla presente Convenzione saranno applicate le norme degli accordi internazionali in vigore per entrambe le Parti Contraenti, ed in particolare le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, nonche' le norme del diritto internazionale consuetudinario, hanno convenuto quanto segue:

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese

a) per "Stato d'invio", la Parte Contraente che nomina i funzionari consolari;

b) per "Stato di residenza% la Parte Contraente nel territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni;

c) per "Ufficio "consolare" qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare;

d) per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

e) per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita';

f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari;

g) per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;

h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;

i) per "membro dell'Ufficio consolare% i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

j) per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

k) per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;

l) per "membro della famiglia", il coniuge, nonche' i figli, ed i genitori di un membro dell'Ufficio consolare che sono legalmente a suo carico e con esso conviventi;

m) per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici inclusi i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, nonche' la residenza del Capo dell'Ufficio consolare;

n) per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i mezzi tecnici per la raccolta, conservazione ed utilizzazione di informazioni, i registri dell'Ufficio consolare inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari e qualunque mobile destinati alla loro protezione e conservazione;

o) per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima o fluviale che sia registrata in conformita' alla legislazione dello Stato d'invio, comprese le navi di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi militari;

p) per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile registrato in conformita' alla legislazione civile dello Stato d'invio compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

 

CAPITOLO II

ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI

IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI

 

Articolo 2

Istituzione di un Ufficio consolare

1. Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza soltanto con iI consenso di quest'ultimo.

2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.

3. Ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare non possono essere apportate dallo Stato di invio se non con il consenso dello Stato di residenza.

4. E' altresi' richiesto il consenso dello Stato di residenza nel caso in cui l'Ufficio consolare intenda aprire un ufficio appartenente all'ufficio consolare situato al di fuori della sede di

quest'ultimo.

5. In mancanza di un accordo specifico sull'entita' dei membri del personale consolare, lo Stato di residenza puo' proporre che essa sia mantenuta nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze dell'Ufficio consolare.

Articolo 3

Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio delle

funzioni

1. Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio consolare:

a) Lo Stato d'invio trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza la lettera patente sulla nomina del Capo dell'Ufficio consolare;

b) dopo la presentazione della lettera patente lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare l'exequatur gratuitamente ed entro il termine piu' breve possibile;

c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto,

d) il Capo dell'Ufficio consolare potra' cominciare a esercitare le proprie funzioni dopo che lo Stato di residenza gli avra' rilasciato l'exequatur;

e) in attesa della concessione dell'exequatur lo Stato di residenza puo' autorizzare il Capo dell'Ufficio consolare ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni;

f) dopo la concessione al Capo dell'Ufficio consolare dell'exequatur o dell'autorizzazione ad espletare provvisoriamente le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare e adatta le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei

diritti, vantaggi, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.

2. Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari:

a) lo Stato d'invio notifica anticipatamente alle autorita' competenti dello Stato di residenza la nomina dei funzionari e degli impiegati consolari;

b) lo Stato di residenza autorizza i funzionari consolari che non sono Capo dell'Ufficio consolare all'esercizio delle loro funzioni consolari;

c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto;

d) il funzionario consolare che non e' Capo dell'Ufficio potra' esercitare le proprie funzioni solo dopo che lo Stato di residenza gli avra' rilasciato l'autorizzazione;

e) prima della concessione dell'autorizzazione lo Stato di residenza puo' autorizzare il funzionario consolare ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni;

f) dopo la concessione al funzionario consolare dell'autorizzazione o di una autorizzazione provvisoria ad espletare le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare e adotta le misure necessarie affinche' il funzionario consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 4

Notifica alla Stato di residenza della nomina, degli arrivi e delle partenze

1. Lo Stato d'invio notifica anticipatamente per iscritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza quanto segue:

a) cognome, nome, cittadinanza, rango, carica dei membri dell'Ufficio consolare, data del loro arrivo e della loro partenza definitiva, o della cessazione dalle loro funzioni cosi' come ogni modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;

b) cognome, nome, cittadinanza, data dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;

2. Successivamente lo Stato di residenza potra' rifiutare di riconoscere qualunque persona quale membro dell'Ufficio consolare. In tale caso lo Stato d'invio richiama la persona in questione o fa cessare le sue funzioni nell'Ufficio consolare.

3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano a titolo gratuito, in conformita' alle modalita' stabilite da detto Stato, ai membri dell'Ufficio Consolare e ai membri delle loro famiglie, ad eccezione delle persone che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi risiedono permanentemente, una carta d'identita' che attesta il loro status quali membri dell'Ufficio consolare o quali membri delle loro famiglie.

Articolo 5

Cittadinanza dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari devono essere esclusivamente cittadini dello Stato d'invio.

2. I cittadini dello Stato d'invio che risiedono permanentemente nello Stato di residenza non possono essere funzionari consolari.

Articolo 5

Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare

1. I membri del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare

temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare nel caso in cui il Capo dell'Ufficio consolare non e' in grado di esercitare le proprie funzioni nonche' nel caso in cui e' vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare.

2. Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare puo', a seguito di notifica alle Autorita' competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un altro Capo dell'Ufficio consolare.

3. Un membro del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunita' diplomatiche.

 

CAPITOLO III

AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'

 

Articolo 7

Agevolazioni a favore dell'Ufficio consolare e dei membri dell'Ufficio consolare

1. Lo Stato di residenza e' tenuto a provvedere a tutte le condizioni per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio consolare;

2. Lo Stato di residenza tratta con il dovuto riguardo i membri dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio delle loro funzioni in conformita' alla presente Convenzione.

Articolo 8

Locali consolari ed alloggi

1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o la costruzione da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nel rispetto della sua legislazione, dei locali necessari all'Ufficio consolare oppure fornire assistenza a quest'ultimo nel procurarsi tali locali in altro modo.

2. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere gli alloggi adeguati per i suoi membri.

3. Le disposizioni del presente Articolo non esimono lo Stato d'invio dalla responsabilita' del mancato rispetto dei regolamenti edilizi ed urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Articolo 9

Inviolabilita' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare

1. I locali consolari e la residenza del Capo delIUfficio consolare sono inviolabili. I Rappresentanti delle Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare o del Capo della Rappresentanza Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza o della persona da questi designata.

2. Tuttavia in caso di incendio o di calamita' naturali che esigano misure immediate di protezione il consenso dei Capo dell'Ufficio consolare puo' considerarsi presunto.

3. Lo Stato di residenza adottera' tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari e gli alloggi dei funzionari consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.

Articolo 10

Esenzione fiscale dei fieni appartenenti all'Ufficio consolare

1. Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale e da quelle delle autorita' locali per cio' che riguarda:

a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento, nonche' la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di beni immobili, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera;

b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse impasti in occasione o di importazione o esportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 2 di questa Convenzione.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.

3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.

Articolo 11

Esenzione da requisizione

1. I locali consolari, l'arredamento, tutti i beni mobili ed immobili dell'Ufficio consolare, ivi compresi i mezzi di trasporto, sono esenti da ogni forma di requisizione.

2. I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita', conformemente alla legislazione dello Stato di residenza. Se l'esproprio e' necessario a tali fini, e nel caso in cui io Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, quest'ultimo sara' immediatamente versato un indennizzo adeguato ed effettivo che potra' essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole e senza alcuna limitazione.

3. Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti necessari per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la re-installazione della sede consolare onde non

ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 12

Inviolabilita' degli Archivi e dei documenti consolari Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli archivi consolari nonche' ogni altro documento e registri sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Le Autorita' dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli ne' sequestrarli.

Articolo 13

Uso della bandiera e dello stemma nazionale

1. L'Ufficio consolare ha il diritto di far issare la bandiera nazionale dello Stato d'invio, e, per l'Italia, anche la bandiera dell'Unione Europea, sugli edifici consolari, sulla residenza del

Capo dell'Ufficio consolare e sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per le esigenze di servizio.

2. L'Ufficio consolare ha il diritto di esporre sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare, sul muro di cinta esterno nonche' sulla residenza dei Capo dell'Ufficio consolare Io stemma nazionale e l'insegna che indichi l'Ufficio consolare nella lingua dello Stato d'invio e nella lingua dello Stato di residenza.

3. Ciascuna Parte Contraente assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.

Articolo 14

Liberta' di comunicazione

1. Lo Stato di residenza concede e tutela la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le Rappresentanze diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potra' utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, i mezzi telematici ed i messaggi in codice in cifra. L'Ufficio consolare potra' installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza.

2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e'inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.

3. La valigia consolare non puo' essere ne' aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le Autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente Articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato

dello Stato d'invio. Se il Rappresentante dello Stato d'invio sioppone a tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo di

origine.

4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare i

contrassegni esterni visibili che indicano il loro carattere e

possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, i documenti

ufficiali e gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio.

5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento

ufficiale attestante la sua qualita' e precisante il numero dei colli

che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di

residenza non vi acconsenta, il corriere non puo' essere un cittadino

dello Stato di residenza ne', a meno che sia cittadino dello Stato

d'invio, un residente permanente nello Stato di residenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare e' protetto

dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' personale e

non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di

detenzione.

6. Lo Stato d'invio, la sua Rappresentanza diplomatica e il suo

Ufficio consolane possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In

tali casi, le disposizioni del comma 5 del presente Articolo sono

ugualmente applicabili, fermo restando che le immunita' ivi

menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il

corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui

affidata.

7. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una

nave o di un aeromobile appartenente allo Stato d'invio. Il

comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il

numero di colli che costituiscono la valigia consolare, tuttavia egli

non e' considerato corriere consolare. Previo il consenso delle

Autorita' totali competenti, i membri dell'Ufficio consolare possono,

liberamente e direttamente, consegnare al comandante e ritirare dalle

mani del comandante la valigia consolare.

Articolo 15

Liberta' di movimento

1. Lo Stato di residenza assicura a tutti i membri dell'Ufficio

consolare la liberta' di movimento sul suo territorio.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non sono

applicabili alle zone nelle quali l'ingresso proibito o limitato per

motivi di sicurezza nazionale.

Articolo 16

Percezioni consolari

1. L'Ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato

di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai

regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.

2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma

1 del presente Articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da

qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.

Articolo 17

Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle

sue funzioni

1. Lo Stato di residenza accorda all'Ufficio consolare ogni

facilitazione possibile per lo svolgimento delle sue funzioni e

adotta tutte le misure necessarie per consentire ai membri

dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei

diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione.

2. I locali consolari non potranno essere utilizzati per fini

incompatibili con l'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 18

Tutela della dignita' dei funzionari e degli impiegati consolari

Lo Stato di residenza dovra' trattare i funzionari e gli impiegati

consolari con il rispetto loro dovuto e dovra' adottare tutte le

misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona,

alla loro Iiberta' calla loro dignita'.

Articolo 19

Inviolabilita' personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di

arresto o di detenzione preventiva se non nei caso di reato punibile

con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima sia di

cinque anni ai sensi della legislazione vigente nello Stato di

residenza e a seguito di decisione di un'autorita' giudiziaria

competente.

2. Ad eccezione dei caso di cui al comma 1 del, presente Articolo,

i funzionari consolari non possono essere posti in stato di

detenzione o sottoposti a qualsiasi forma di limitazione della loro

liberta' personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria

che sia divenuta definitiva.

3. Se un procedimento penale e' promosso contro un funzionario

consolare, questi e' tenuto a presentarsi davanti alle Autorita'

competenti dello State di residenza. Tuttavia, tale procedimento deve

essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in

considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso

di cui al comma 1 del presente Articolo, in maniera da ostacolare il

meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari Qualora, nelle

circostanze di cui al comma 1 del presente Articolo, si renda

necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione

preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovra'

iniziare nei termini piu' brevi.

Articolo 20

Notifica di casi di arresto o di detenzione preventiva

In caso di arresto o detenzione preventiva di un membro del

personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso,

le Autorita' competenti dello Stato di residenza ne informano

immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti

sono diretti nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare, lo Stato

di residenza ne informa immediatamente lo Stato d'invio per via

diplomatica.

Articolo 21

Immunita' dalla giurisdizione

1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla

giurisdizione delle Autorita' giudiziarie ed amministrative dello

Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle

funzioni consolari.

2. Tuttavia, le disposizioni del comma l del presente Articolo non

si applicano in caso di azione civile:

a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un

funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito

espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio;

b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente

causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un

aeromobile da ogni altro mezzo di trasporto.

Articolo 22

Obbligo di prestare testimonianza

1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati come

testimoni nel corso di procedimenti giudiziari amministrativi. Gli

impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono

rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del

presente Articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di

testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione puo'

essere applicata nei suoi confronti.

2. L'Autorita' competente dello Stato di residenza che richiede la

testimonianza da parte di un funzionario consolare non deve

intralciare l'adempimento delle sue funzioni consolari. Essa puo',

ogni qualvolta cio' sia possibile, ricevere la sua testimonianza

presso la sua residenza, presso l'Ufficio consolare, ovvero accettare

una dichiarazione per iscritto.

3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su

fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni e mettere a

disposizione la corrispondenza o i documenti relativi alle loro

funzioni. Essi non sono altresi' tenuti a testimoniare sulla

legislazione dello Stato d'invio.

Articolo 23

Rinuncia ai privilegi ed alle immunita'

1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro

dell'Ufficio consolare, a qualsiasi dei privilegi e delle immunita'

previsti agli Articoli 19, 21 e 22 della presente Convenzione.

2. In ogni caso tale rinuncia deve essere espressa e deve essere

comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

3. Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un

procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunita'

giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21

della presente Convenzione, non possono invocare l'immunita'

giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate

alla domanda principale.

4. La rinuncia alla immunita' giurisdizionale in un'azione civile

o amministrativa non comporta rinuncia all'immunita' relativamente

all'esecuzione delle sentenze, per le duali e' necessaria una

distinta rinuncia per iscritto

Articolo 24

Esenzione dalla registrazione e dal permessa di soggiorno

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari nonche' i

membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni obbligo previsto

dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di

registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 dei presente articolo non

si applicano ne' agli impiegati consolari che non sono impiegati

permanenti dello Stato di invio o che esercitano un attivita' privata

a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ai membri delle

loro famiglie.

Articolo 25

Esenzione dal permesso di lavoro

1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi

resi allo Stato d'invio, sono esenti da ogni obbligo in materia di

permesso di lavoro stabilito dalla legislazione dello Stato di

residenza relativamente all'impiego della mano d'opera straniera.

2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati

consolari che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza

o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono

esercitare nello Stato di residenza altra attivita' privata a

carattere lucrativa. In conformita' aI comma 1 del presente Articolo

essi sono esenti dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione per il

collocamento al lavoro.

3. Le persone di cui al comma 2 del presente Articolo sono

obbligate a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla

cessazione del loro contratto con i funzionari ed impiegati consolari

a meno che', non ottengano uno specifico permesso di residenza e di

lavoro dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza.

Articolo 26

Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1. Fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente Articolo,

la legislazione vigente nello Stato di residenza in materia di

sicurezza sociale non si applica ai membri dell'Ufficio consolare,

ne' ai membri delle loro famiglie, per quanto riguarda i servizi che

prestano allo Stato d'invio.

2. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica

anche ai membri del personale privato che dipendono esclusivamente

dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:

a) non siano cittadini dello Stato di residenza ne' stabilmente

residenti in detto Stato;

b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale

vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri dell'Ufficio consolare, che hanno al loro servizio

persone cui non sia applicabile l'esenzione prevista al comma 2 del

presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di

lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

4. L'esenzione prevista ai commi le 2 del presente articolo non

esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello

Stato di residenza nella misura permessa da detto Stato.

Articolo 27

Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare

1. I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle

loro famiglie, sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o

reale, statale o da quelle delle autorita' locali ad eccezione:

a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel

prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore

aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 della presente

Convenzione;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul

territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni

dell'articolo 10 della presente Convenzione;

e) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul

trasferimento di proprieta' vigenti nello Stato di residenza, fatte

salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 29 della

presente Convenzione;

d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili

da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle

imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in

imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;

e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi

specifici resi, delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e

di bollo, fatta riserva delle disposizioni di cui all'articolo 10

della presente Convenzione.

2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e

tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato di invio

per i servizi resi all'Ufficio consolare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non

si applicano agli impiegati consolari ed ai membri del personale di

servizio che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi

risiedono stabilmente.

4. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui

salario non e' esente dalle imposte sul reddito nello Stato di

residenza devono osservare gli obblighi imposti ai datori di lavoro

dalla legislazione di detto Stato in materia di percezione

dell'imposta sul reddito.

Articolo 28

Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale

1. In base alle disposizioni legislative e ai regolamenti in esso

vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e

l'esportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed

altri diritti connessi diversi dalle spese di deposito, di trasporto

e attinenti a servizi analoghi, per:

a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;

b) i beni destinati all'uso personale dei funzionario consolare e

dei membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla

loro sistemazione;

c) i beni trasportati al momento della prima, sistemazione degli

impiegati consolari e dei membri del personale di servizio

dell'Ufficio consolare ivi comprese le masserizie.

2. I beni di consumo di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del

presente articolo non devono eccedere i quantitativi necessari alla

loro utilizzazione personale da parte degli interessati.

3. I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei

membri delle loro famiglie sono esenti dal controllo doganale. Essi'

possono essere ispezionati da parte delle Autorita' competenti dello

Stato di residenza solo nel caso in cui vi siano seri motivi di

ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera

b) del comma 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui

importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti

dello Stato di residenza o soggetta ai suoi regolamenti di

quarantena. In tale caso l'ispezione e' effettuata in presenza del

funzionario consolare interessato o del membro della sua famiglia

interessato.

Articolo 29

Beni compresi nella successione di un membro dell'Ufficio consolare

o di un membro della sua famiglia

In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un

membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a:

a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad

eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al

momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;

b) esentare i beni mobili del defunto da ogni diritto di

successione e di passaggio di proprieta' relativamente ai beni mobili

la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente

alla presenza in detto Stato del defunto in qualita' di membro

dell'Ufficio consolare o della sua famiglia.

Articolo 30

Inizio e fine dei privilegi e delle immunita'

1. Ogni membro dell'Ufficio consolare beneficia dei privilegi e

delle immunita' previste dalla presente Convenzione dal momento del

suo ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere

il proprio Ufficio oppure, se si trova gia' su tale territorio, a

partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio

consolare.

2. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare,

nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi

e delle immunita' previste nella presente Convenzione a partire dalla

data del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza o dal

momento in cui diventano membri della famiglia o del personale

privato.

3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare,

i suoi privilegi ed immunita', nonche' quelli dei membri della sua

famiglia e dei membri del suo personale privato, terminano di regola:

al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello

Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole

concessole a tale fine. 1 privilegi e le immunita' dei membri della

famiglia di un membro dell'Ufficio consolare e dei membri del

personale privato terminano quando essi cessano di fare parte della

famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare.

Tuttavia, se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il

territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i

loro privilegi e le immunita' continuano ad esistere fino al momento

della loro partenza.

4. Per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un

impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni,

l'immunita' dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di

durata.

5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i

membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed delle

immunita' fino al momento in cui lasciano il territorio dello Stato

di residenza, oppure fino allo scadere di un termine ragionevole

accordato loro a tal fine.

Articolo 31

Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stata di residenza

Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed inununita', tutte

le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi

e i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 32

Assicurazioni contro danni causati a terzi.

I membri dell'Ufficio consolare devono rispettare tutti gli

obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di

residenza in materia di assicurazione contro eventuali danni a terzi

causati dall'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.

Articolo 33

Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunita'

1. I membri del personale consolare, nonche' i membri della loro

famiglia che esercitano una attivita' privata a carattere lucrativo

nello Stato di residenza, o che sono cittadini dello Stato di

residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di

residenza, non godono dei privilegi e delle immunita' per gli atti

non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei

confronti delle persone di cui al comma 1 del presente articolo in

modo da non ostacolare senza motivo valido l'esercizio delle funzioni

dell'Ufficio consolare.

Articolo 34

Esercizio di funzioni consolari da parte della Rappresentanza

diplomatica

1. Le disposizioni della presente Convenzione sono altresi'

applicabili, ove rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da

parte della Rappresentanza diplomatica.

2. I nominativi dei membri della Rappresentanza diplomatica

incaricati di svolgere le funzioni consolari nella Rappresentanza

devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato

di residenza o all'Autorita' da questo designata.

3. Nell'esercizio delle funzioni consolari la Rappresentanza

diplomatica puo' rivolgersi:

a) alle Autorita' locali della circoscrizione consolare;

b) alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se cio' non

e' contrario alle leggi, ai regolamenti e alle consuetudini dello

Stato di residenza o e' consentito dagli accordi internazionali.

4. I privilegi e le immunita' dei membri della rappresentanza

diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo continuano ad

essere determinati dalle norme di diritto internazionale riguardanti

le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti che

essi compiano nell'esercizio delle funzioni consolari, l'immunita'

dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.

Articolo 35

Rispetto delle prescrizioni amministrative

Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri

delle toro famiglie sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni delle

Autorita' amministrative dello Stato di residenza relative

all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III della presente

Convenzione.

Articolo 36

Persona "non grata"

Lo Stato di residenza puo' in qualunque momento informare lo Stato

d'invio che un funzionario consolare di quest'ultima Stato e' persona

"non grata" o che ogni altro membro dei personale consolare non e'

accettabile, non dovendo motivare la sua decisione. In tale caso lo

Stato d'invio e' tenuto a richiamare il rispettivo membro

dell'Ufficio consolare. Se lo Stato d'invio non adempie al proprio

obbligo entro un termine ragionevole, lo Stato di residenza puo'

rifiutare di riconoscere tale persona in quanto membro dell'Ufficio

consolare.

 

CAPITOLO IV

FUNZIONI CONSOLARI

 

Articolo 37

Determinazione delle funzioni consolari

I funzionari consolari hanno il diritto di:

a) proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi

dello Stato d'invio, dei suoi cittadini nonche' delle sue persone

giuridiche, favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali,

economiche, turistiche, sociali, scientifiche, culturali e

tecnologiche, nonche' quelle in materia marittima e dell'aviazione

civile tra le Parti Contraenti;

b) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei toro contatti con

le Autorita' dello Stato di residenza. Informarsi con tutti i mezzi

leciti sui fatti che recano pregiudizio ai diritti dei cittadini

dello Stato d'invio e sugli incidenti che li riguardano;

c) adattare, fatta riserva della Iegislazione vigente nello Stato

di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza

legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali e

alle altre Autorita' dello Stato di residenza, nonche' adottare

misure provvisorie per assicurare i diritti e gli interessi di detti

cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non

possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi;

d) informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e

sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica,

sociale, scientifica, culturale e tecnologica dello Stato di

residenza, presentando al Governo dello Stato d'invio relazioni in

merito e fornire ogni informazione utile riguardante detti argomenti

alle persone interessate.

Articolo 38

Rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari

possono rivolgersi:

a» alle Autorita' locali competenti della propria circoscrizione

consolare;

b) alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza,

nella misura in cui cio' non e' contrario alle leggi, ai regolamenti

ed alle consuetudini dello Stato di residenza, oppure e' consentito

dai relativi accordi internazionali.

Articolo 39

Registrazione e informazione dei cittadini

I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria

circoscrizione consolare:

a) di procedere alla registrazione dei cittadini dello Stato

d'invio e di rilasciare loro i relativi documenti. Hanno inoltre

diritto di chiedere alle Autorita' competenti dello Stato di

residenza di fornire, nella misura consentita dalla legislazione di

detto Stato, dati statistici riguardanti i cittadini dello Stato

d'invio residenti nella loro circoscrizione consolare;

b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi di carattere

generale che interessano i cittadini dello Stato di invio.

Articolo 40

Documenti e titoli di viaggio

I funzionari consolari hanno diritto di rilasciare, rinnovare,

modificare o annullare:

a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello

Stato d'invio; i funzionari consolari italiani hanno il diritto di

rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati

membri dell'Unione Europea;

b) i visti ed altri documenti appropriati.

Articolo 41

Notifica di alti giudiziari

I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti

giudiziari e extragiudiziari e documenti processuali destinati ai

propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale,

commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli

accordi tra le Parti Contraenti o, in mancanza di tali accordi, in

ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di

residenza.

Articolo 42

Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione in materia con lo

Stato di residenza

1. Il funzionario consolare riceve domande e dichiarazioni e

rilascia, consegna e riceve documenti relativi a questioni di

cittadinanza dello Stato d'invio, in applicazione della relativa

legislazione dello Stata d'invio.

2. I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano can le

competenti autorita' dello Stato di residenza, su richiesta di queste

ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che

non possiedono un passaporto o altro documento di riconoscimento e

che le autorita' dello Stato di residenza presumono essere cittadini

dello Stato d'invio. Qualora si accerti che le persone interessate

posseggono la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari

consolari rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro documento

di viaggio a queste persone.

Articolo 43

Atti notarili e legalizzazione consolare

In conformita' alla legislazione dello Stato d'invio i funzionari

consolari possono:

1. redigere in forma notarile:

a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato

d'invio nonche' atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino

la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni

immobili situati nello Stato di residenza;

b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle

Parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o

che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;

c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;

d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio di un cittadino

dello Stato d'invio.

2. autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare le

firme apposte sui documenti, certificare la traduzione dei documenti

o tradurli;

3. esercitare qualunque altra funzione notarile prevista dalla

legislazione dello Stato d'invio purche' le leggi ed i regolamenti

dello Stato di residenza non lo impediscano.

4. legalizzare le firme apposte sui documenti ed atti formati

dalle Autorita' dello Stato di residenza.

Articolo 44

Efficacia degli atti e dei documenti consolari

Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonche'

la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da

un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso

valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati,

certificati, autenticati o tradotti dalle Autorita' competenti dello

Stato di residenza, purche' siano state rispettate le formalita'

richieste in materia da detto Stato.

Articolo 45

Atti dello stato civile

1. I funzionari consolari hanno il diritto, in conformita' alla

legislazione dello Stato di invio, di:

a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti dello stato civile

dei cittadini dello Stato d'invio;

b» celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i

nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere

informate in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza,

se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;

c) ricevere i documenti relativi ai consensi necessari al

matrimonio qualunque sia la cittadinanza delle persone alle quali

viene richiesto tale consenso;

2. Le disposizioni del comma I del presente articolo non esentano

le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed

ogni altra formalita' prevista dalla legislazione dello Stato di

residenza.

Articolo 46

Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali

I funzionari consolari hanno il diritto di:

a) trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio atti ed altri

documenti provenienti da detto Stato;

b) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi

formato nei limiti della loro competenza;

c) ricevere qualunque dichiarazione o rilasciare certificati

richiesti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio o dello

Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;

d) rilasciare certificati di origine delle merci, o altri

documenti simili, conformemente alla legislazione dello Stato di

residenza;

e) affiggere nei locali consolari qualunque avviso riguardante i

diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato

d'invio;

f) effettuare gli adempimenti relativi alla partecipazione dei

cittadini dello Stato d'invio ai referendum e alle elezioni di detto

Stato.

Articolo 47

Depositi

I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme

di denaro, documenti, compresi i testamenti e qualsiasi oggetto

lecito, consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto.

Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo

in conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti in detto Stato.

Questi depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'articolo

12 della presente Convenzione.

Articolo 48

Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio

1. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare con i

cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I

cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di comunicare

con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi.

2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza facilitano, se

opportuno e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari

consolari ed i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nel

territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe o altro

avvenimento grave, assistono detti funzionari consolari nell'adozione

delle misure necessarie.

Articolo 49

Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio

1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza informano

immediatamente, e comunque nel termine massimo di 3 giorni dalla data

di adozione delle rispettive misure, l'Ufficio consolare dello Stato

di invio nella cui circoscrizione esse sono adottate, in caso di

fermo, arresto di qualunque altra forma di limitazione della liberta'

di un cittadino dello Stato d'invio. L'Ufficio consolare deve essere

altresi' informato della natura dei fatti che giustificano l'adozione

di tali provvedimenti. Allo stesso tempo le Autorita' competenti

dello Stato di residenza trasmettono senza indugi ogni comunicazione

indirizzata all'Ufficio consolare dello Stato di invio dalla persona

soggetta alle suddette misure.

2. I funzionari consolari possono recarsi presso un cittadino

dello Stato d'invio posto in stato di fermo, arresto, di detenzione

in prigione, di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra

forma di limitazione della liberta', possano sia intrattenersi che

corrispondere con lui nella lingua da loro scelta. Le autorita'

competenti dello Stato di residenza rispettano la riservatezza dei

rapporti del cittadino dello Stato di invio con i funzionari

consolari di questo Stato.

3. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza assicurano,

immediatamente e nel termine massimo di 5 giorni a partire dalla data

in cui il cittadino dello Stato d'invio e' stato fermato, arrestata o

sottoposto a qualunque altra forma di limitazione della liberta',

l'esercizio del diritto del funzionario consolare di visitare detto

cittadino anche per assicurare ad esso la necessaria assistenza

legale.

4. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza informano il

cittadino dello Stato d'invio dei suoi diritti conformemente ai commi

1, 2 e 3 del presente articolo.

5. I diritti previsti nel presente articolo devono essere

esercitati conformemente alla legislazione e ai regolamenti dello

Stato di residenza, restando inteso tuttavia che queste leggi e

regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i

quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo.

Articolo 50

Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci

1. Le Autorita' dello Stato di residenza informano immediatamente

i funzionari consolari dello Stato d'invio di ogni situazione

relativa a minori, inabilitati ed incapaci, cittadini dello Stato

d'invio, e possono richiedere la designazione per tali persone di un

curatore e di un tutore.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi

dichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli

interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello

Stato d'invio, ed a tale fine, qualora necessario, possono,

conformemente alla legislazione dello Stato di' residenza e agii

accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti della

presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i curatori

o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.

3. I funzionari consolari possono anche richiedere la

collaborazione dell'Autorita' competente dello Stato di residenza ai

fini del ritorno di tali persone nello Stato d'invio.

Articolo 51

Notifica di decesso

Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel

territorio dello Stato di residenza, le Autorita' competenti dello

Stato di residenza ne avvisano senza indugio l'Ufficio consolare

dello Stato di invio. Su richiesta dell'Ufficio consolare esse

rilasciano a quest'ultimo il certificato di decesso o altri documenti

relativi al decesso.

Articolo 52

Funzioni relative alle successioni

1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza, nel caso di

decesso di un cittadino dello Stato d'invio, forniscono nel termine

piu' breve possibile all'Ufficio consolare dello stato d'invio tutte

le informazioni che siano in grado di raccogliere per predisporre

l'inventario dei beni successori e l'elenco degli eventuali aventi

diritto alla successione.

2. Il funzionario consolare dello Stato di invio puo' richiedere

all'Autorita' competente dello Stato di residenza di adottare

immediatamente le misure necessarie per la salvaguardia e

l'amministrazione dei beni successori che si trovano nel territorio

dello Stato di residenza.

3. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio abbia diritto

di succedere alla persona deceduta nel territorio dello Stato di

residenza, indipendentemente dalla cittadinanza di detta persona, le

Autorita' competenti dello Stato di residenza ne informano l'Ufficio

consolare.

4. Se un cittadino dello Stato d'invio ha o pretende di avere il

diritto di successione nello Stato di residenza ma, tuttavia, ne'

egli stesso ne' un suo rappresentante possono partecipare alla

procedura relativa alla successione, il funzionario consolare puo',

personalmente o tramite un suo rappresentante, rappresentare gli

interessi di detto cittadino presso gli organi giudiziari o presso le

altre Autorita' competenti dello Stato di residenza.

5. Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o

non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello

Stato d'invio sara' invitato dalle Autorita' dello Stato di residenza

ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli

nonche' alla predisposizione dell'inventario dei beni successivi.

6. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si

trovava temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli

effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non

siano reclamati da un erede presente o rappresentato nel territorio

dello Stato di residenza, devono essere consegnati senza alcuna

formalita' all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo

provvisorio per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto

delle Autorita' competenti dello Stato di residenza di sequestrarli

nell'interesse della giustizia. Il funzionario consolare dovra'

consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle

Autorita' dello Stato di residenza designate per assicurarne

l'amministrazione e la liquidazione. Per l'esportazione di effetti

personali e per il trasferimento di somme di denaro dovra'

rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza.

7. Qualora, dopo il completamento delle procedure relative alla

successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili

della successione o i proventi della vendita di beni mobili o

immobili spettino ad un erede, avente causa o legatario, cittadino

dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di

residenza e non abbia designata un mandatario, i beni suddetti o i

proventi della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare

dello Stato d'invio a condizione che:

a) sia giustificata la qualita' di erede, avente causa o

legatario;

b) gli organi competenti dello Stato di residenza ambiano

autorizzato, se previsto dalla legislazione di detto Stato, il

trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;

c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o

garantiti nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di

residenza;

d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.

8. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 del

presente articolo il funzionario consolare e' tenuto a rispettare la

legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 53

Assistenza alle navi dello Stato d'invio

1. Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello

Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono

autorizzati a comunicare con i funzionari dell'Ufficio consolare

dello Stato d'invio nella cui circoscrizione e' situato il porto. Il

funzionario consolare puo' svolgere in piena liberta' le funzioni

previste dall'articolo 37 della presente Convenzione senza alcuna

ingerenza da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Per

l'esercizio delle sue funzioni, il funzionario consolare,

accompagnato, se lo desidera, da uno o piu' membri del personale

consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata

ammessa alla libera pratica.

2. In conformita' alle disposizioni di qualsiasi accordo di

navigazione marittima tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina, il

comandante ed i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio

consolare nella cui circoscrizione si trova la nave.

3. Il funzionario consolare puo' domandare l'assistenza delle

Autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa

all'esercizio delle sue funzioni previste dal presente articolo;

dette Autorita' forniscono tale assistenza a meno che esse non

abbiano valide, motivate ragioni di rifiutarla in ciascun caso

specifico.

Articolo 54

Poteri dei funzionari consolari relativi alla nave ed al suo

equipaggio

I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato

d'invio ed in conformita' della legislazione di quest'ultimo, hanno

il diritto:

a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel

mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di

residenza, nonche' la permanenza e la partenza;

b) di interrogare il comandante e qualsiasi membro

dell'equipaggio;

c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo;

d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio della nave e

la sua destinazione;

e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti

che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio;

f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i

marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato

d'invio,-

g) di adottare tutte le misure necessarie per l'assunzione e lo

sbarco del comandante, nonche' per l'arruolamento e lo sbarco dei

membri dell'equipaggio;

h) di ricevere, formare e sottoscrivere qualsiasi dichiarazione e

ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato d'invio

relativamente alla nazionalita', alla proprieta', alle garanzie

reali, allo stato ed alla gestione della nave;

i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento

dell'ordine e della disciplina a bordo della nave;

j) di risolvere le controversie tra il comandante ed i membri

dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro;

k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare

l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio

del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini

dello Stato d'invio;

l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal

comandante a bordo della nave nel corso del viaggio, nonche' i

testamenti formati o ricevuti dal comandate;

m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri

dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorita'

giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, ed a tal

fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o di

qualsiasi altra persona che agisca da interprete o da rappresentante

legale di fronte alle Autorita' giudiziarie;

n) di adottare misure per assicurare l'applicazione a bordo delle

navi delle Ieggi e regolamenti vigenti nello Stato d'invio in materia

di navigazione marittima;

o) di adottare le misure necessarie per la conservazione dei beni

lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri,

deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo

nei porto;

p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle

leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione

della registrazione di una nave dello Stato d'invio.

Articolo 55

Repressione dei reati commessi a bordo

1. Le autorita' dello Stato di residenza non eserciteranno la

propria giurisdizione penale a bordo di una nave dello Stato d'invio

per eseguire l'arresto di una persona o atti' di istruzioni per reati

commessi a bordo, ad eccezione di:

a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di

residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il

comandante o un membro dell'equipaggio;

b) reati che compromettono la tranquillita' o la sicurezza del

porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza

in materia di sicurezza dello Stato, di sanita' pubblica,

d'immigrazione ed in particolare per quanto riguarda l'immigrazione

irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di

inquinamento delle acque;

c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di

residenza, con una pena restrittiva della liberta' la cui durata

minima non e' inferiore a cinque anni;

d) reati in materia di traffico di persone e di traffico illecito

di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

2. In tutti gli altri casi le Autorita' dello Stato di residenza

possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del

funzionario consolare.

Articolo 55

Giurisdizione a bardo della nave

1. Le Autorita' dello Stato di residenza non possono intervenire

in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non

su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio Consolare, o, in

caso di impedimento di quest'ultirno, su richiesta o con il consenso

del comandante.

2. Le Autorita' dello Stato di residenza, a meno che il Comandante

o il Capo dell'Ufficio Consolare lo richiedano o vi consentano, non

possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo, salvo che

sia necessario per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine

o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica a terra o

nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone

estranee all'equipaggio.

3. Se, al fine di esercitare i diritti di cui all'articolo 55, le

competenti Autorita' dello Stato di residenza intendono procedere

all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo,

o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad

un'inchiesta ufficiale a mordo, dette Autorita' dovranno avvisare il

funzionario consolare dello Stato di invio, affinche' questi possa

assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri agli

arresti. Il Comandante o altra persona che eserciti le sue funzioni

hanno il diritto di avvisare il funzionario consolare dello Stato di

invio in modo da permettere a tale funzionario o al suo

rappresentante di assistere a queste visite, inchieste, sequestri o

arresti. Se il funzionario consolare non e' presente o non e'

rappresentato, compenti Autorita' dello Stato di residenza gli

trasmettono tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga

procedura deve essere seguita nel caso in cui le locali Autorita'

giudiziarie ed amministrative richiedano dichiarazioni al Comandante

o ai membri dell'equipaggio. Tuttavia, in caso di flagranza di reato,

le Autorita' dello Stato di residenza informeranno per iscritto il

funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto

essere adottati.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ne'

alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanita' pubblica,

l'immigrazione ed il controllo dei certificati internazionali di

sicurezza, ne' al sequestro della nave o del carico derivanti da

procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorita' giudiziarie

dello Stato di residenza.

5. Il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi

delle Parti contraenti previsti dagli Accordi internazionali vigenti

tra le Parti.

Articolo 57

Assistenza in caso di avaria della nave

1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia,

fa naufragio, o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque

territoriali, nelle acque interne o in un porto dello Stato di

residenza, le Autorita' competenti di detto Stato devono informare al

piu' presto l'Uffcio consolare competente dello Stato di invio

dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio della nave,

del carico e degli altri oggetti a bordo e per la tutela

dell'equipaggio e dei passeggeri.

2. In tal caso le Autorita' competenti dello Stato di residenza

sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la

salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo

carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita

delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi

o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresi' a tutti

gli oggetti facenti parte della nave o dei suo carico e che sono

stati separati dalla nave. Le Autorita' competenti dello Stato di

residenza prestano ai funzionari consolari tutta l'assistenza

necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria,

all'incaglio o al naufragio della nave. 1 funzionari consolari hanno

diritto di chiedere alle Autorita' competenti dello Stato di

residenza che esse adottino e continuino ad adottare le misure

sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il Comandante della

nave.

3. Quando una nave dello Stato d'invio si incaglia, naufraga o

subisce un'avaria ed oggetti di tale nave o del suo carico vengono

ritrovati sulla nave o in prossimita' di essa, sul litorale dello

Stato di residenza o in prossimita' di esso o vengono trasportati in

un porto di detto Stato e ne' il proprietario della nave o del

carico, ne' un suo rappresentante, ne' gli assicuratori, ne' il

comandante sono presenti, ne' possono comunque adottare disposizioni

per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare ha

il diritto di adottare le disposizioni necessarie, in qualita' di

rappresentante del proprietario della nave o del carico, in

conformita' della legislazione dello Stato di residenza.

4. I funzionari consolari hanno anche il diritto di adottare le

misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso in cui gli

oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio fanno parte

di una nave, qualunque sia la sua nazionalita', o del suo carico e

sono stati trasportati in un porto o ritrovati sulla riva o in

prossimita' di essa o sulla nave in avaria, incagliata, o naufragata.

Gli organi competenti dello Stato di residenza devono informare

immediatamente il funzionario consolare dello Stato di invio

dell'esistenza di tali oggetti.

5. I funzionari consolari hanno il diritto di assistere

all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria,

dell'incaglio del naufragio nella misura in cui la legislazione dello

Stata di residenza non vi si opponga.

6. Nessuna imposta e tassa di importazione puo' essere percepita

dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza sugli oggetti

trasportati da una nave naufragata, o incagliata o in avaria che

fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per

l'uso o il consumo nello Stato di residenza.

7. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza non possono

percepire alcuna imposta e tassa di importazione, oltre a quelle di

cui al comma 6 del presente articolo, per quanto riguarda la nave in

avaria, incagliata o naufragata o il suo carico, salvo le imposte e

tasse di importazione di analoga natura e di analogo importo che

sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi dello Stato di

residenza.

Articolo 58

Misure in materia di successione in casa di decesso a bardo

1. In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del

Comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato

d'invio, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni o il

funzionario consolare hanno competenza esclusiva per fare

l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a

bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e compiere tutti gli

altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti.

2. Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di

residenza, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni

redige al momento della constatazione del decesso o della scomparsa,

l'inventario dei beni, di cui una copia conforme e' consegnata dallo

stesso alle Autorita' dello Stato di residenza. Queste hanno

competenza esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per la

conservazione dei beni lasciati a bordo della nave dal defunto o

dallo scomparso e, se del caso, per la liquidazione della

successione.

3. I funzionari consolari che esercitano i diritti in materia di

successione, di cui al presente articolo, devono agire in conformita'

alla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 59

Funzioni relative agli aeromobili

Le disposizioni contenute negli articoli da 53 a 58 della presente

Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili

dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con

altri accordi internazionali ai quali partecipano le Parti

Contraenti.

Articolo 60

Esercizio di altre funzioni consolari

I funzionari consolari hanno diritto di esercitare ogni altra

funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:

a) tale funzione non sia in conflitto con la legislazione dello

Stato di residenza;

b) le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e non

si oppongano a tale esercizio.

Articolo 61

Competenza territoriale

I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo

nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso

delle Autorita' dello Stato di .residenza, possono esercitarle al di

fuori della propria circoscrizione.

Articolo 62

Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi

1. Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso vi

si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare

funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato

terzo.

2. In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della

Repubblica italiana possono esercitare nel territorio dell'Ucraina

funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri

dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella

circoscrizione consolare di competenza di detti funzionati.

Articolo 63

Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi

Lo Stato d'invio puo', previa notifica allo Stato di residenza,

incaricare un Uffici consolare istituito nello Stato di residenza di

esercitare funzioni consolare in un altro Stato.

 

CAPITOLO V

REGEVIMI APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI

UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI

 

Articolo 64

Principi generali su agevolazioni, privilegi e immunita' ,fo;

1. Gli articoli 7, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 54

e 59 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari

diretti da funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i

privilegi e le immunita' di tali Uffici consolari sono regolati dagli

articoli 65, 66, 67 e 68 della presente Convenzione.

2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23 e 30 si applicano ai

funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e

le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli

articoli 69, 70, 71, 72 e 73.

3. I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non

sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare

onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un

funzionario consolare onorario.

4. La trasmissione di valigie consolari tra due Uffici consolari

situati in Paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari o'

ammessa soltanto con il consenso di entrambi gli Stati di residenza

interessati.

Articolo 65

Protezione dei locali consolari

Lo Stato di residenza adotta tutte le misure necessarie per

proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un

funzionario consolare onorario da intrusioni o danneggiamenti, e' per

prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o

che la sua dignita' sia diminuita.

Articolo 66

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un

funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio sia

proprietario o affittuario nello Stato di residenza, sono esenti da

ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, ad eccezione delle tasse

percepite a titolo di remunerazione di specifici servizi resi.

2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si

applica alle imposte e tasse che, in base alla legislazione dello

Stato di residenza, sono pagabili dalle persone che hanno stipulato

un contratto con lo Stato d'invio.

Articolo 67

Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari

Gli archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare

diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in

qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purche' siano tenuti

separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla

corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni

persona che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti

relativi alla loro professione attivita'.

Articolo 68

Esenzioni dai diritti doganali

Lo Stato di residenza, in conformita' con la propria legislazione,

autorizza l'importazione ed esenta da ogni tassa, imposta doganale e

altri diritti connessi stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli,

libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da

ufficio, ed altri articoli simili forniti dallo Stato d'invio e

destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un

funzionario consolare onorario, tranne il pagamento per la custodia,

il trasporto e servizi analoghi.

Articolo 69

Procedimenti penali

Se viene istruito un procedimento penale contro un funzionario

consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti

Autorita'. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con il

rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando

e' agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno

possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa

necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, il

procedimento contro di lui viene instaurato senza indugio.

Articolo 70

Protezione dei funzionari consolari onorari

Lo Stato di residenza e' tenuto a concedere ad un funzionario

consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione

ufficiale.

Articolo 71

Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di

residenza

I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che

esercitano a carattere lucrativo un'attivita' professionale o

commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo

previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in

materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.

Articolo 72

Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario e' esente da ogni tassa ed

imposta sulle indennita' e sugli emolumenti che riceve dallo Stato

d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 73

Esenzione dai servizi personali e pubblici

Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai

servizi personali e pubblici di qualunque natura essi siano, e dagli

obblighi militari quali duelli connessi con le requisizioni,

contribuzioni militari ed acquartieramento.

 

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 74

Istituzione di una Commissione mista

Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno

dei due Stati si riunira' su richiesta di ognuna delle Parti

Contraenti per assicurare la carretta applicazione delle disposizioni

della presente Convenzione.

Articolo 75

Soluzione delle controversie

Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o

all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per

via diplomatica.

Articolo 76

Ratifica, entrata in vigore, durata e denuncia della Convenzione

1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in

vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di

scambio degli strumenti di ratifica.

2. La presente Convenzione viene stipulata per un periodo

indeterminata. Ciascuna Parte contraente potra' denunciarla in

qualsiasi momento. In tal caso la Convenzione cessera' di essere

applicabile dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in

cui la notifica per iscritto sia stata ricevuta dall'altra Parte

Contraente.

3. Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra la modifica

o il completamento di uno o piu' articoli della presente Convenzione.

Nei caso di accordo delle Parti Contraenti su tale modifica o

completamento questi saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte

integrante della presente Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno

firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio

sigillo.

Fatto a Kiev il 23 dicembre 2003 in due originali, ciascuno nelle

lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

 

Per la Repubblica Italiana

 

Per l'Ucraina

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