CONVENZIONE CONSOLARE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA
La Repubblica Italiana e l'Ucraina, denominate di seguito "Parti Contraenti", desiderando sviluppare le relazioni consolari, facilitare la tutela dei diritti e degli interessi di entrambi gli Stati, dei loro cittadini e delle persone giuridiche, rafforzare i rapporti di amicizia e di collaborazione tra le Parti Contraenti, confermando che per la disciplina delle materie non contemplate dalla presente Convenzione saranno applicate le norme degli accordi internazionali in vigore per entrambe le Parti Contraenti, ed in particolare le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, nonche' le norme del diritto internazionale consuetudinario, hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese
a) per "Stato d'invio", la Parte Contraente che nomina i funzionari consolari;
b) per "Stato di residenza% la Parte Contraente nel territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni;
c) per "Ufficio "consolare" qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare;
d) per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
e) per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita';
f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari;
g) per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
i) per "membro dell'Ufficio consolare% i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
j) per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
k) per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;
l) per "membro della famiglia", il coniuge, nonche' i figli, ed i genitori di un membro dell'Ufficio consolare che sono legalmente a suo carico e con esso conviventi;
m) per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici inclusi i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, nonche' la residenza del Capo dell'Ufficio consolare;
n) per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i mezzi tecnici per la raccolta, conservazione ed utilizzazione di informazioni, i registri dell'Ufficio consolare inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari e qualunque mobile destinati alla loro protezione e conservazione;
o) per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima o fluviale che sia registrata in conformita' alla legislazione dello Stato d'invio, comprese le navi di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi militari;
p) per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile registrato in conformita' alla legislazione civile dello Stato d'invio compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.
CAPITOLO II
ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI
IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI
Articolo 2
Istituzione di un Ufficio consolare
1. Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza soltanto con iI consenso di quest'ultimo.
2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.
3. Ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare non possono essere apportate dallo Stato di invio se non con il consenso dello Stato di residenza.
4. E' altresi' richiesto il consenso dello Stato di residenza nel caso in cui l'Ufficio consolare intenda aprire un ufficio appartenente all'ufficio consolare situato al di fuori della sede di
quest'ultimo.
5. In mancanza di un accordo specifico sull'entita' dei membri del personale consolare, lo Stato di residenza puo' proporre che essa sia mantenuta nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze dell'Ufficio consolare.
Articolo 3
Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio delle
funzioni
1. Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio consolare:
a) Lo Stato d'invio trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza la lettera patente sulla nomina del Capo dell'Ufficio consolare;
b) dopo la presentazione della lettera patente lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare l'exequatur gratuitamente ed entro il termine piu' breve possibile;
c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto,
d) il Capo dell'Ufficio consolare potra' cominciare a esercitare le proprie funzioni dopo che lo Stato di residenza gli avra' rilasciato l'exequatur;
e) in attesa della concessione dell'exequatur lo Stato di residenza puo' autorizzare il Capo dell'Ufficio consolare ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni;
f) dopo la concessione al Capo dell'Ufficio consolare dell'exequatur o dell'autorizzazione ad espletare provvisoriamente le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare e adatta le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei
diritti, vantaggi, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.
2. Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari:
a) lo Stato d'invio notifica anticipatamente alle autorita' competenti dello Stato di residenza la nomina dei funzionari e degli impiegati consolari;
b) lo Stato di residenza autorizza i funzionari consolari che non sono Capo dell'Ufficio consolare all'esercizio delle loro funzioni consolari;
c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto;
d) il funzionario consolare che non e' Capo dell'Ufficio potra' esercitare le proprie funzioni solo dopo che lo Stato di residenza gli avra' rilasciato l'autorizzazione;
e) prima della concessione dell'autorizzazione lo Stato di residenza puo' autorizzare il funzionario consolare ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni;
f) dopo la concessione al funzionario consolare dell'autorizzazione o di una autorizzazione provvisoria ad espletare le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare e adotta le misure necessarie affinche' il funzionario consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 4
Notifica alla Stato di residenza della nomina, degli arrivi e delle partenze
1. Lo Stato d'invio notifica anticipatamente per iscritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza quanto segue:
a) cognome, nome, cittadinanza, rango, carica dei membri dell'Ufficio consolare, data del loro arrivo e della loro partenza definitiva, o della cessazione dalle loro funzioni cosi' come ogni modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;
b) cognome, nome, cittadinanza, data dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;
2. Successivamente lo Stato di residenza potra' rifiutare di riconoscere qualunque persona quale membro dell'Ufficio consolare. In tale caso lo Stato d'invio richiama la persona in questione o fa cessare le sue funzioni nell'Ufficio consolare.
3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano a titolo gratuito, in conformita' alle modalita' stabilite da detto Stato, ai membri dell'Ufficio Consolare e ai membri delle loro famiglie, ad eccezione delle persone che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi risiedono permanentemente, una carta d'identita' che attesta il loro status quali membri dell'Ufficio consolare o quali membri delle loro famiglie.
Articolo 5
Cittadinanza dei funzionari consolari
1. I funzionari consolari devono essere esclusivamente cittadini dello Stato d'invio.
2. I cittadini dello Stato d'invio che risiedono permanentemente nello Stato di residenza non possono essere funzionari consolari.
Articolo 5
Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare
1. I membri del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare
temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare nel caso in cui il Capo dell'Ufficio consolare non e' in grado di esercitare le proprie funzioni nonche' nel caso in cui e' vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare.
2. Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare puo', a seguito di notifica alle Autorita' competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un altro Capo dell'Ufficio consolare.
3. Un membro del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunita' diplomatiche.
CAPITOLO III
AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'
Articolo 7
Agevolazioni a favore dell'Ufficio consolare e dei membri dell'Ufficio consolare
1. Lo Stato di residenza e' tenuto a provvedere a tutte le condizioni per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio consolare;
2. Lo Stato di residenza tratta con il dovuto riguardo i membri dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio delle loro funzioni in conformita' alla presente Convenzione.
Articolo 8
Locali consolari ed alloggi
1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o la costruzione da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nel rispetto della sua legislazione, dei locali necessari all'Ufficio consolare oppure fornire assistenza a quest'ultimo nel procurarsi tali locali in altro modo.
2. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere gli alloggi adeguati per i suoi membri.
3. Le disposizioni del presente Articolo non esimono lo Stato d'invio dalla responsabilita' del mancato rispetto dei regolamenti edilizi ed urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.
Articolo 9
Inviolabilita' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare
1. I locali consolari e la residenza del Capo delIUfficio consolare sono inviolabili. I Rappresentanti delle Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare o del Capo della Rappresentanza Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza o della persona da questi designata.
2. Tuttavia in caso di incendio o di calamita' naturali che esigano misure immediate di protezione il consenso dei Capo dell'Ufficio consolare puo' considerarsi presunto.
3. Lo Stato di residenza adottera' tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari e gli alloggi dei funzionari consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.
Articolo 10
Esenzione fiscale dei fieni appartenenti all'Ufficio consolare
1. Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale e da quelle delle autorita' locali per cio' che riguarda:
a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento, nonche' la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di beni immobili, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera;
b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse impasti in occasione o di importazione o esportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 2 di questa Convenzione.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.
3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.
Articolo 11
Esenzione da requisizione
1. I locali consolari, l'arredamento, tutti i beni mobili ed immobili dell'Ufficio consolare, ivi compresi i mezzi di trasporto, sono esenti da ogni forma di requisizione.
2. I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita', conformemente alla legislazione dello Stato di residenza. Se l'esproprio e' necessario a tali fini, e nel caso in cui io Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, quest'ultimo sara' immediatamente versato un indennizzo adeguato ed effettivo che potra' essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole e senza alcuna limitazione.
3. Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti necessari per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la re-installazione della sede consolare onde non
ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.
Articolo 12
Inviolabilita' degli Archivi e dei documenti consolari Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli archivi consolari nonche' ogni altro documento e registri sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Le Autorita' dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli ne' sequestrarli.
Articolo 13
Uso della bandiera e dello stemma nazionale
1. L'Ufficio consolare ha il diritto di far issare la bandiera nazionale dello Stato d'invio, e, per l'Italia, anche la bandiera dell'Unione Europea, sugli edifici consolari, sulla residenza del
Capo dell'Ufficio consolare e sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per le esigenze di servizio.
2. L'Ufficio consolare ha il diritto di esporre sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare, sul muro di cinta esterno nonche' sulla residenza dei Capo dell'Ufficio consolare Io stemma nazionale e l'insegna che indichi l'Ufficio consolare nella lingua dello Stato d'invio e nella lingua dello Stato di residenza.
3. Ciascuna Parte Contraente assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.
Articolo 14
Liberta' di comunicazione
1. Lo Stato di residenza concede e tutela la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le Rappresentanze diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potra' utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, i mezzi telematici ed i messaggi in codice in cifra. L'Ufficio consolare potra' installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e'inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.
3. La valigia consolare non puo' essere ne' aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le Autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente Articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato
dello Stato d'invio. Se il Rappresentante dello Stato d'invio sioppone a tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo di
origine.
4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare i
contrassegni esterni visibili che indicano il loro carattere e
possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, i documenti
ufficiali e gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio.
5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento
ufficiale attestante la sua qualita' e precisante il numero dei colli
che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di
residenza non vi acconsenta, il corriere non puo' essere un cittadino
dello Stato di residenza ne', a meno che sia cittadino dello Stato
d'invio, un residente permanente nello Stato di residenza.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare e' protetto
dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' personale e
non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di
detenzione.
6. Lo Stato d'invio, la sua Rappresentanza diplomatica e il suo
Ufficio consolane possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In
tali casi, le disposizioni del comma 5 del presente Articolo sono
ugualmente applicabili, fermo restando che le immunita' ivi
menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il
corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui
affidata.
7. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una
nave o di un aeromobile appartenente allo Stato d'invio. Il
comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il
numero di colli che costituiscono la valigia consolare, tuttavia egli
non e' considerato corriere consolare. Previo il consenso delle
Autorita' totali competenti, i membri dell'Ufficio consolare possono,
liberamente e direttamente, consegnare al comandante e ritirare dalle
mani del comandante la valigia consolare.
Articolo 15
Liberta' di movimento
1. Lo Stato di residenza assicura a tutti i membri dell'Ufficio
consolare la liberta' di movimento sul suo territorio.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non sono
applicabili alle zone nelle quali l'ingresso proibito o limitato per
motivi di sicurezza nazionale.
Articolo 16
Percezioni consolari
1. L'Ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato
di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai
regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.
2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma
1 del presente Articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da
qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.
Articolo 17
Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle
sue funzioni
1. Lo Stato di residenza accorda all'Ufficio consolare ogni
facilitazione possibile per lo svolgimento delle sue funzioni e
adotta tutte le misure necessarie per consentire ai membri
dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei
diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione.
2. I locali consolari non potranno essere utilizzati per fini
incompatibili con l'esercizio delle funzioni consolari.
Articolo 18
Tutela della dignita' dei funzionari e degli impiegati consolari
Lo Stato di residenza dovra' trattare i funzionari e gli impiegati
consolari con il rispetto loro dovuto e dovra' adottare tutte le
misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona,
alla loro Iiberta' calla loro dignita'.
Articolo 19
Inviolabilita' personale dei funzionari consolari
1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di
arresto o di detenzione preventiva se non nei caso di reato punibile
con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima sia di
cinque anni ai sensi della legislazione vigente nello Stato di
residenza e a seguito di decisione di un'autorita' giudiziaria
competente.
2. Ad eccezione dei caso di cui al comma 1 del, presente Articolo,
i funzionari consolari non possono essere posti in stato di
detenzione o sottoposti a qualsiasi forma di limitazione della loro
liberta' personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria
che sia divenuta definitiva.
3. Se un procedimento penale e' promosso contro un funzionario
consolare, questi e' tenuto a presentarsi davanti alle Autorita'
competenti dello State di residenza. Tuttavia, tale procedimento deve
essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in
considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso
di cui al comma 1 del presente Articolo, in maniera da ostacolare il
meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari Qualora, nelle
circostanze di cui al comma 1 del presente Articolo, si renda
necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione
preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovra'
iniziare nei termini piu' brevi.
Articolo 20
Notifica di casi di arresto o di detenzione preventiva
In caso di arresto o detenzione preventiva di un membro del
personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso,
le Autorita' competenti dello Stato di residenza ne informano
immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti
sono diretti nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare, lo Stato
di residenza ne informa immediatamente lo Stato d'invio per via
diplomatica.
Articolo 21
Immunita' dalla giurisdizione
1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla
giurisdizione delle Autorita' giudiziarie ed amministrative dello
Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle
funzioni consolari.
2. Tuttavia, le disposizioni del comma l del presente Articolo non
si applicano in caso di azione civile:
a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un
funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito
espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio;
b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente
causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un
aeromobile da ogni altro mezzo di trasporto.
Articolo 22
Obbligo di prestare testimonianza
1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati come
testimoni nel corso di procedimenti giudiziari amministrativi. Gli
impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono
rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del
presente Articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di
testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione puo'
essere applicata nei suoi confronti.
2. L'Autorita' competente dello Stato di residenza che richiede la
testimonianza da parte di un funzionario consolare non deve
intralciare l'adempimento delle sue funzioni consolari. Essa puo',
ogni qualvolta cio' sia possibile, ricevere la sua testimonianza
presso la sua residenza, presso l'Ufficio consolare, ovvero accettare
una dichiarazione per iscritto.
3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su
fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni e mettere a
disposizione la corrispondenza o i documenti relativi alle loro
funzioni. Essi non sono altresi' tenuti a testimoniare sulla
legislazione dello Stato d'invio.
Articolo 23
Rinuncia ai privilegi ed alle immunita'
1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro
dell'Ufficio consolare, a qualsiasi dei privilegi e delle immunita'
previsti agli Articoli 19, 21 e 22 della presente Convenzione.
2. In ogni caso tale rinuncia deve essere espressa e deve essere
comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
3. Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un
procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunita'
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21
della presente Convenzione, non possono invocare l'immunita'
giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate
alla domanda principale.
4. La rinuncia alla immunita' giurisdizionale in un'azione civile
o amministrativa non comporta rinuncia all'immunita' relativamente
all'esecuzione delle sentenze, per le duali e' necessaria una
distinta rinuncia per iscritto
Articolo 24
Esenzione dalla registrazione e dal permessa di soggiorno
1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari nonche' i
membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni obbligo previsto
dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di
registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 dei presente articolo non
si applicano ne' agli impiegati consolari che non sono impiegati
permanenti dello Stato di invio o che esercitano un attivita' privata
a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ai membri delle
loro famiglie.
Articolo 25
Esenzione dal permesso di lavoro
1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi
resi allo Stato d'invio, sono esenti da ogni obbligo in materia di
permesso di lavoro stabilito dalla legislazione dello Stato di
residenza relativamente all'impiego della mano d'opera straniera.
2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati
consolari che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza
o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono
esercitare nello Stato di residenza altra attivita' privata a
carattere lucrativa. In conformita' aI comma 1 del presente Articolo
essi sono esenti dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione per il
collocamento al lavoro.
3. Le persone di cui al comma 2 del presente Articolo sono
obbligate a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla
cessazione del loro contratto con i funzionari ed impiegati consolari
a meno che', non ottengano uno specifico permesso di residenza e di
lavoro dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza.
Articolo 26
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
1. Fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente Articolo,
la legislazione vigente nello Stato di residenza in materia di
sicurezza sociale non si applica ai membri dell'Ufficio consolare,
ne' ai membri delle loro famiglie, per quanto riguarda i servizi che
prestano allo Stato d'invio.
2. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica
anche ai membri del personale privato che dipendono esclusivamente
dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:
a) non siano cittadini dello Stato di residenza ne' stabilmente
residenti in detto Stato;
b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale
vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3. I membri dell'Ufficio consolare, che hanno al loro servizio
persone cui non sia applicabile l'esenzione prevista al comma 2 del
presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di
lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.
4. L'esenzione prevista ai commi le 2 del presente articolo non
esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello
Stato di residenza nella misura permessa da detto Stato.
Articolo 27
Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare
1. I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle
loro famiglie, sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o
reale, statale o da quelle delle autorita' locali ad eccezione:
a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel
prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore
aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 della presente
Convenzione;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul
territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 10 della presente Convenzione;
e) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul
trasferimento di proprieta' vigenti nello Stato di residenza, fatte
salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 29 della
presente Convenzione;
d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili
da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle
imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in
imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi
specifici resi, delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e
di bollo, fatta riserva delle disposizioni di cui all'articolo 10
della presente Convenzione.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e
tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato di invio
per i servizi resi all'Ufficio consolare.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non
si applicano agli impiegati consolari ed ai membri del personale di
servizio che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi
risiedono stabilmente.
4. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui
salario non e' esente dalle imposte sul reddito nello Stato di
residenza devono osservare gli obblighi imposti ai datori di lavoro
dalla legislazione di detto Stato in materia di percezione
dell'imposta sul reddito.
Articolo 28
Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale
1. In base alle disposizioni legislative e ai regolamenti in esso
vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e
l'esportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed
altri diritti connessi diversi dalle spese di deposito, di trasporto
e attinenti a servizi analoghi, per:
a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;
b) i beni destinati all'uso personale dei funzionario consolare e
dei membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla
loro sistemazione;
c) i beni trasportati al momento della prima, sistemazione degli
impiegati consolari e dei membri del personale di servizio
dell'Ufficio consolare ivi comprese le masserizie.
2. I beni di consumo di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del
presente articolo non devono eccedere i quantitativi necessari alla
loro utilizzazione personale da parte degli interessati.
3. I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei
membri delle loro famiglie sono esenti dal controllo doganale. Essi'
possono essere ispezionati da parte delle Autorita' competenti dello
Stato di residenza solo nel caso in cui vi siano seri motivi di
ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera
b) del comma 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui
importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti
dello Stato di residenza o soggetta ai suoi regolamenti di
quarantena. In tale caso l'ispezione e' effettuata in presenza del
funzionario consolare interessato o del membro della sua famiglia
interessato.
Articolo 29
Beni compresi nella successione di un membro dell'Ufficio consolare
o di un membro della sua famiglia
In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un
membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a:
a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad
eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al
momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;
b) esentare i beni mobili del defunto da ogni diritto di
successione e di passaggio di proprieta' relativamente ai beni mobili
la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente
alla presenza in detto Stato del defunto in qualita' di membro
dell'Ufficio consolare o della sua famiglia.
Articolo 30
Inizio e fine dei privilegi e delle immunita'
1. Ogni membro dell'Ufficio consolare beneficia dei privilegi e
delle immunita' previste dalla presente Convenzione dal momento del
suo ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere
il proprio Ufficio oppure, se si trova gia' su tale territorio, a
partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio
consolare.
2. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare,
nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi
e delle immunita' previste nella presente Convenzione a partire dalla
data del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza o dal
momento in cui diventano membri della famiglia o del personale
privato.
3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare,
i suoi privilegi ed immunita', nonche' quelli dei membri della sua
famiglia e dei membri del suo personale privato, terminano di regola:
al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello
Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole
concessole a tale fine. 1 privilegi e le immunita' dei membri della
famiglia di un membro dell'Ufficio consolare e dei membri del
personale privato terminano quando essi cessano di fare parte della
famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare.
Tuttavia, se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il
territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i
loro privilegi e le immunita' continuano ad esistere fino al momento
della loro partenza.
4. Per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un
impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni,
l'immunita' dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di
durata.
5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i
membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed delle
immunita' fino al momento in cui lasciano il territorio dello Stato
di residenza, oppure fino allo scadere di un termine ragionevole
accordato loro a tal fine.
Articolo 31
Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stata di residenza
Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed inununita', tutte
le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi
e i regolamenti dello Stato di residenza.
Articolo 32
Assicurazioni contro danni causati a terzi.
I membri dell'Ufficio consolare devono rispettare tutti gli
obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di
residenza in materia di assicurazione contro eventuali danni a terzi
causati dall'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.
Articolo 33
Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunita'
1. I membri del personale consolare, nonche' i membri della loro
famiglia che esercitano una attivita' privata a carattere lucrativo
nello Stato di residenza, o che sono cittadini dello Stato di
residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di
residenza, non godono dei privilegi e delle immunita' per gli atti
non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei
confronti delle persone di cui al comma 1 del presente articolo in
modo da non ostacolare senza motivo valido l'esercizio delle funzioni
dell'Ufficio consolare.
Articolo 34
Esercizio di funzioni consolari da parte della Rappresentanza
diplomatica
1. Le disposizioni della presente Convenzione sono altresi'
applicabili, ove rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da
parte della Rappresentanza diplomatica.
2. I nominativi dei membri della Rappresentanza diplomatica
incaricati di svolgere le funzioni consolari nella Rappresentanza
devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato
di residenza o all'Autorita' da questo designata.
3. Nell'esercizio delle funzioni consolari la Rappresentanza
diplomatica puo' rivolgersi:
a) alle Autorita' locali della circoscrizione consolare;
b) alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se cio' non
e' contrario alle leggi, ai regolamenti e alle consuetudini dello
Stato di residenza o e' consentito dagli accordi internazionali.
4. I privilegi e le immunita' dei membri della rappresentanza
diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo continuano ad
essere determinati dalle norme di diritto internazionale riguardanti
le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti che
essi compiano nell'esercizio delle funzioni consolari, l'immunita'
dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.
Articolo 35
Rispetto delle prescrizioni amministrative
Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri
delle toro famiglie sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni delle
Autorita' amministrative dello Stato di residenza relative
all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III della presente
Convenzione.
Articolo 36
Persona "non grata"
Lo Stato di residenza puo' in qualunque momento informare lo Stato
d'invio che un funzionario consolare di quest'ultima Stato e' persona
"non grata" o che ogni altro membro dei personale consolare non e'
accettabile, non dovendo motivare la sua decisione. In tale caso lo
Stato d'invio e' tenuto a richiamare il rispettivo membro
dell'Ufficio consolare. Se lo Stato d'invio non adempie al proprio
obbligo entro un termine ragionevole, lo Stato di residenza puo'
rifiutare di riconoscere tale persona in quanto membro dell'Ufficio
consolare.
CAPITOLO IV
FUNZIONI CONSOLARI
Articolo 37
Determinazione delle funzioni consolari
I funzionari consolari hanno il diritto di:
a) proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi
dello Stato d'invio, dei suoi cittadini nonche' delle sue persone
giuridiche, favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali,
economiche, turistiche, sociali, scientifiche, culturali e
tecnologiche, nonche' quelle in materia marittima e dell'aviazione
civile tra le Parti Contraenti;
b) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei toro contatti con
le Autorita' dello Stato di residenza. Informarsi con tutti i mezzi
leciti sui fatti che recano pregiudizio ai diritti dei cittadini
dello Stato d'invio e sugli incidenti che li riguardano;
c) adattare, fatta riserva della Iegislazione vigente nello Stato
di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza
legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali e
alle altre Autorita' dello Stato di residenza, nonche' adottare
misure provvisorie per assicurare i diritti e gli interessi di detti
cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non
possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi;
d) informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e
sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica,
sociale, scientifica, culturale e tecnologica dello Stato di
residenza, presentando al Governo dello Stato d'invio relazioni in
merito e fornire ogni informazione utile riguardante detti argomenti
alle persone interessate.
Articolo 38
Rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari
possono rivolgersi:
a» alle Autorita' locali competenti della propria circoscrizione
consolare;
b) alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza,
nella misura in cui cio' non e' contrario alle leggi, ai regolamenti
ed alle consuetudini dello Stato di residenza, oppure e' consentito
dai relativi accordi internazionali.
Articolo 39
Registrazione e informazione dei cittadini
I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria
circoscrizione consolare:
a) di procedere alla registrazione dei cittadini dello Stato
d'invio e di rilasciare loro i relativi documenti. Hanno inoltre
diritto di chiedere alle Autorita' competenti dello Stato di
residenza di fornire, nella misura consentita dalla legislazione di
detto Stato, dati statistici riguardanti i cittadini dello Stato
d'invio residenti nella loro circoscrizione consolare;
b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi di carattere
generale che interessano i cittadini dello Stato di invio.
Articolo 40
Documenti e titoli di viaggio
I funzionari consolari hanno diritto di rilasciare, rinnovare,
modificare o annullare:
a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello
Stato d'invio; i funzionari consolari italiani hanno il diritto di
rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati
membri dell'Unione Europea;
b) i visti ed altri documenti appropriati.
Articolo 41
Notifica di alti giudiziari
I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti
giudiziari e extragiudiziari e documenti processuali destinati ai
propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale,
commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli
accordi tra le Parti Contraenti o, in mancanza di tali accordi, in
ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di
residenza.
Articolo 42
Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione in materia con lo
Stato di residenza
1. Il funzionario consolare riceve domande e dichiarazioni e
rilascia, consegna e riceve documenti relativi a questioni di
cittadinanza dello Stato d'invio, in applicazione della relativa
legislazione dello Stata d'invio.
2. I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano can le
competenti autorita' dello Stato di residenza, su richiesta di queste
ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che
non possiedono un passaporto o altro documento di riconoscimento e
che le autorita' dello Stato di residenza presumono essere cittadini
dello Stato d'invio. Qualora si accerti che le persone interessate
posseggono la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari
consolari rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro documento
di viaggio a queste persone.
Articolo 43
Atti notarili e legalizzazione consolare
In conformita' alla legislazione dello Stato d'invio i funzionari
consolari possono:
1. redigere in forma notarile:
a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato
d'invio nonche' atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino
la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni
immobili situati nello Stato di residenza;
b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle
Parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o
che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;
c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio di un cittadino
dello Stato d'invio.
2. autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare le
firme apposte sui documenti, certificare la traduzione dei documenti
o tradurli;
3. esercitare qualunque altra funzione notarile prevista dalla
legislazione dello Stato d'invio purche' le leggi ed i regolamenti
dello Stato di residenza non lo impediscano.
4. legalizzare le firme apposte sui documenti ed atti formati
dalle Autorita' dello Stato di residenza.
Articolo 44
Efficacia degli atti e dei documenti consolari
Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonche'
la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da
un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso
valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati,
certificati, autenticati o tradotti dalle Autorita' competenti dello
Stato di residenza, purche' siano state rispettate le formalita'
richieste in materia da detto Stato.
Articolo 45
Atti dello stato civile
1. I funzionari consolari hanno il diritto, in conformita' alla
legislazione dello Stato di invio, di:
a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti dello stato civile
dei cittadini dello Stato d'invio;
b» celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i
nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere
informate in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza,
se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;
c) ricevere i documenti relativi ai consensi necessari al
matrimonio qualunque sia la cittadinanza delle persone alle quali
viene richiesto tale consenso;
2. Le disposizioni del comma I del presente articolo non esentano
le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed
ogni altra formalita' prevista dalla legislazione dello Stato di
residenza.
Articolo 46
Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali
I funzionari consolari hanno il diritto di:
a) trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio atti ed altri
documenti provenienti da detto Stato;
b) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi
formato nei limiti della loro competenza;
c) ricevere qualunque dichiarazione o rilasciare certificati
richiesti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio o dello
Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;
d) rilasciare certificati di origine delle merci, o altri
documenti simili, conformemente alla legislazione dello Stato di
residenza;
e) affiggere nei locali consolari qualunque avviso riguardante i
diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato
d'invio;
f) effettuare gli adempimenti relativi alla partecipazione dei
cittadini dello Stato d'invio ai referendum e alle elezioni di detto
Stato.
Articolo 47
Depositi
I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme
di denaro, documenti, compresi i testamenti e qualsiasi oggetto
lecito, consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto.
Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo
in conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti in detto Stato.
Questi depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'articolo
12 della presente Convenzione.
Articolo 48
Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio
1. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare con i
cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I
cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di comunicare
con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi.
2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza facilitano, se
opportuno e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari
consolari ed i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nel
territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe o altro
avvenimento grave, assistono detti funzionari consolari nell'adozione
delle misure necessarie.
Articolo 49
Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio
1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza informano
immediatamente, e comunque nel termine massimo di 3 giorni dalla data
di adozione delle rispettive misure, l'Ufficio consolare dello Stato
di invio nella cui circoscrizione esse sono adottate, in caso di
fermo, arresto di qualunque altra forma di limitazione della liberta'
di un cittadino dello Stato d'invio. L'Ufficio consolare deve essere
altresi' informato della natura dei fatti che giustificano l'adozione
di tali provvedimenti. Allo stesso tempo le Autorita' competenti
dello Stato di residenza trasmettono senza indugi ogni comunicazione
indirizzata all'Ufficio consolare dello Stato di invio dalla persona
soggetta alle suddette misure.
2. I funzionari consolari possono recarsi presso un cittadino
dello Stato d'invio posto in stato di fermo, arresto, di detenzione
in prigione, di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra
forma di limitazione della liberta', possano sia intrattenersi che
corrispondere con lui nella lingua da loro scelta. Le autorita'
competenti dello Stato di residenza rispettano la riservatezza dei
rapporti del cittadino dello Stato di invio con i funzionari
consolari di questo Stato.
3. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza assicurano,
immediatamente e nel termine massimo di 5 giorni a partire dalla data
in cui il cittadino dello Stato d'invio e' stato fermato, arrestata o
sottoposto a qualunque altra forma di limitazione della liberta',
l'esercizio del diritto del funzionario consolare di visitare detto
cittadino anche per assicurare ad esso la necessaria assistenza
legale.
4. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza informano il
cittadino dello Stato d'invio dei suoi diritti conformemente ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo.
5. I diritti previsti nel presente articolo devono essere
esercitati conformemente alla legislazione e ai regolamenti dello
Stato di residenza, restando inteso tuttavia che queste leggi e
regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i
quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo.
Articolo 50
Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci
1. Le Autorita' dello Stato di residenza informano immediatamente
i funzionari consolari dello Stato d'invio di ogni situazione
relativa a minori, inabilitati ed incapaci, cittadini dello Stato
d'invio, e possono richiedere la designazione per tali persone di un
curatore e di un tutore.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi
dichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli
interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello
Stato d'invio, ed a tale fine, qualora necessario, possono,
conformemente alla legislazione dello Stato di' residenza e agii
accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti della
presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i curatori
o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.
3. I funzionari consolari possono anche richiedere la
collaborazione dell'Autorita' competente dello Stato di residenza ai
fini del ritorno di tali persone nello Stato d'invio.
Articolo 51
Notifica di decesso
Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel
territorio dello Stato di residenza, le Autorita' competenti dello
Stato di residenza ne avvisano senza indugio l'Ufficio consolare
dello Stato di invio. Su richiesta dell'Ufficio consolare esse
rilasciano a quest'ultimo il certificato di decesso o altri documenti
relativi al decesso.
Articolo 52
Funzioni relative alle successioni
1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza, nel caso di
decesso di un cittadino dello Stato d'invio, forniscono nel termine
piu' breve possibile all'Ufficio consolare dello stato d'invio tutte
le informazioni che siano in grado di raccogliere per predisporre
l'inventario dei beni successori e l'elenco degli eventuali aventi
diritto alla successione.
2. Il funzionario consolare dello Stato di invio puo' richiedere
all'Autorita' competente dello Stato di residenza di adottare
immediatamente le misure necessarie per la salvaguardia e
l'amministrazione dei beni successori che si trovano nel territorio
dello Stato di residenza.
3. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio abbia diritto
di succedere alla persona deceduta nel territorio dello Stato di
residenza, indipendentemente dalla cittadinanza di detta persona, le
Autorita' competenti dello Stato di residenza ne informano l'Ufficio
consolare.
4. Se un cittadino dello Stato d'invio ha o pretende di avere il
diritto di successione nello Stato di residenza ma, tuttavia, ne'
egli stesso ne' un suo rappresentante possono partecipare alla
procedura relativa alla successione, il funzionario consolare puo',
personalmente o tramite un suo rappresentante, rappresentare gli
interessi di detto cittadino presso gli organi giudiziari o presso le
altre Autorita' competenti dello Stato di residenza.
5. Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o
non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello
Stato d'invio sara' invitato dalle Autorita' dello Stato di residenza
ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli
nonche' alla predisposizione dell'inventario dei beni successivi.
6. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si
trovava temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli
effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non
siano reclamati da un erede presente o rappresentato nel territorio
dello Stato di residenza, devono essere consegnati senza alcuna
formalita' all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo
provvisorio per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto
delle Autorita' competenti dello Stato di residenza di sequestrarli
nell'interesse della giustizia. Il funzionario consolare dovra'
consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle
Autorita' dello Stato di residenza designate per assicurarne
l'amministrazione e la liquidazione. Per l'esportazione di effetti
personali e per il trasferimento di somme di denaro dovra'
rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza.
7. Qualora, dopo il completamento delle procedure relative alla
successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili
della successione o i proventi della vendita di beni mobili o
immobili spettino ad un erede, avente causa o legatario, cittadino
dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di
residenza e non abbia designata un mandatario, i beni suddetti o i
proventi della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare
dello Stato d'invio a condizione che:
a) sia giustificata la qualita' di erede, avente causa o
legatario;
b) gli organi competenti dello Stato di residenza ambiano
autorizzato, se previsto dalla legislazione di detto Stato, il
trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;
c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o
garantiti nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di
residenza;
d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.
8. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 del
presente articolo il funzionario consolare e' tenuto a rispettare la
legislazione dello Stato di residenza.
Articolo 53
Assistenza alle navi dello Stato d'invio
1. Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello
Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono
autorizzati a comunicare con i funzionari dell'Ufficio consolare
dello Stato d'invio nella cui circoscrizione e' situato il porto. Il
funzionario consolare puo' svolgere in piena liberta' le funzioni
previste dall'articolo 37 della presente Convenzione senza alcuna
ingerenza da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Per
l'esercizio delle sue funzioni, il funzionario consolare,
accompagnato, se lo desidera, da uno o piu' membri del personale
consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata
ammessa alla libera pratica.
2. In conformita' alle disposizioni di qualsiasi accordo di
navigazione marittima tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina, il
comandante ed i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio
consolare nella cui circoscrizione si trova la nave.
3. Il funzionario consolare puo' domandare l'assistenza delle
Autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa
all'esercizio delle sue funzioni previste dal presente articolo;
dette Autorita' forniscono tale assistenza a meno che esse non
abbiano valide, motivate ragioni di rifiutarla in ciascun caso
specifico.
Articolo 54
Poteri dei funzionari consolari relativi alla nave ed al suo
equipaggio
I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato
d'invio ed in conformita' della legislazione di quest'ultimo, hanno
il diritto:
a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel
mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di
residenza, nonche' la permanenza e la partenza;
b) di interrogare il comandante e qualsiasi membro
dell'equipaggio;
c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo;
d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio della nave e
la sua destinazione;
e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti
che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio;
f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i
marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato
d'invio,-
g) di adottare tutte le misure necessarie per l'assunzione e lo
sbarco del comandante, nonche' per l'arruolamento e lo sbarco dei
membri dell'equipaggio;
h) di ricevere, formare e sottoscrivere qualsiasi dichiarazione e
ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato d'invio
relativamente alla nazionalita', alla proprieta', alle garanzie
reali, allo stato ed alla gestione della nave;
i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento
dell'ordine e della disciplina a bordo della nave;
j) di risolvere le controversie tra il comandante ed i membri
dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro;
k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare
l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio
del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini
dello Stato d'invio;
l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal
comandante a bordo della nave nel corso del viaggio, nonche' i
testamenti formati o ricevuti dal comandate;
m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri
dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorita'
giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, ed a tal
fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o di
qualsiasi altra persona che agisca da interprete o da rappresentante
legale di fronte alle Autorita' giudiziarie;
n) di adottare misure per assicurare l'applicazione a bordo delle
navi delle Ieggi e regolamenti vigenti nello Stato d'invio in materia
di navigazione marittima;
o) di adottare le misure necessarie per la conservazione dei beni
lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri,
deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo
nei porto;
p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle
leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione
della registrazione di una nave dello Stato d'invio.
Articolo 55
Repressione dei reati commessi a bordo
1. Le autorita' dello Stato di residenza non eserciteranno la
propria giurisdizione penale a bordo di una nave dello Stato d'invio
per eseguire l'arresto di una persona o atti' di istruzioni per reati
commessi a bordo, ad eccezione di:
a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di
residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il
comandante o un membro dell'equipaggio;
b) reati che compromettono la tranquillita' o la sicurezza del
porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza
in materia di sicurezza dello Stato, di sanita' pubblica,
d'immigrazione ed in particolare per quanto riguarda l'immigrazione
irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di
inquinamento delle acque;
c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di
residenza, con una pena restrittiva della liberta' la cui durata
minima non e' inferiore a cinque anni;
d) reati in materia di traffico di persone e di traffico illecito
di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. In tutti gli altri casi le Autorita' dello Stato di residenza
possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del
funzionario consolare.
Articolo 55
Giurisdizione a bardo della nave
1. Le Autorita' dello Stato di residenza non possono intervenire
in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non
su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio Consolare, o, in
caso di impedimento di quest'ultirno, su richiesta o con il consenso
del comandante.
2. Le Autorita' dello Stato di residenza, a meno che il Comandante
o il Capo dell'Ufficio Consolare lo richiedano o vi consentano, non
possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo, salvo che
sia necessario per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine
o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica a terra o
nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone
estranee all'equipaggio.
3. Se, al fine di esercitare i diritti di cui all'articolo 55, le
competenti Autorita' dello Stato di residenza intendono procedere
all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo,
o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad
un'inchiesta ufficiale a mordo, dette Autorita' dovranno avvisare il
funzionario consolare dello Stato di invio, affinche' questi possa
assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri agli
arresti. Il Comandante o altra persona che eserciti le sue funzioni
hanno il diritto di avvisare il funzionario consolare dello Stato di
invio in modo da permettere a tale funzionario o al suo
rappresentante di assistere a queste visite, inchieste, sequestri o
arresti. Se il funzionario consolare non e' presente o non e'
rappresentato, compenti Autorita' dello Stato di residenza gli
trasmettono tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga
procedura deve essere seguita nel caso in cui le locali Autorita'
giudiziarie ed amministrative richiedano dichiarazioni al Comandante
o ai membri dell'equipaggio. Tuttavia, in caso di flagranza di reato,
le Autorita' dello Stato di residenza informeranno per iscritto il
funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto
essere adottati.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ne'
alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanita' pubblica,
l'immigrazione ed il controllo dei certificati internazionali di
sicurezza, ne' al sequestro della nave o del carico derivanti da
procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorita' giudiziarie
dello Stato di residenza.
5. Il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi
delle Parti contraenti previsti dagli Accordi internazionali vigenti
tra le Parti.
Articolo 57
Assistenza in caso di avaria della nave
1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia,
fa naufragio, o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque
territoriali, nelle acque interne o in un porto dello Stato di
residenza, le Autorita' competenti di detto Stato devono informare al
piu' presto l'Uffcio consolare competente dello Stato di invio
dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio della nave,
del carico e degli altri oggetti a bordo e per la tutela
dell'equipaggio e dei passeggeri.
2. In tal caso le Autorita' competenti dello Stato di residenza
sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la
salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo
carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita
delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi
o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresi' a tutti
gli oggetti facenti parte della nave o dei suo carico e che sono
stati separati dalla nave. Le Autorita' competenti dello Stato di
residenza prestano ai funzionari consolari tutta l'assistenza
necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria,
all'incaglio o al naufragio della nave. 1 funzionari consolari hanno
diritto di chiedere alle Autorita' competenti dello Stato di
residenza che esse adottino e continuino ad adottare le misure
sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il Comandante della
nave.
3. Quando una nave dello Stato d'invio si incaglia, naufraga o
subisce un'avaria ed oggetti di tale nave o del suo carico vengono
ritrovati sulla nave o in prossimita' di essa, sul litorale dello
Stato di residenza o in prossimita' di esso o vengono trasportati in
un porto di detto Stato e ne' il proprietario della nave o del
carico, ne' un suo rappresentante, ne' gli assicuratori, ne' il
comandante sono presenti, ne' possono comunque adottare disposizioni
per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare ha
il diritto di adottare le disposizioni necessarie, in qualita' di
rappresentante del proprietario della nave o del carico, in
conformita' della legislazione dello Stato di residenza.
4. I funzionari consolari hanno anche il diritto di adottare le
misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso in cui gli
oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio fanno parte
di una nave, qualunque sia la sua nazionalita', o del suo carico e
sono stati trasportati in un porto o ritrovati sulla riva o in
prossimita' di essa o sulla nave in avaria, incagliata, o naufragata.
Gli organi competenti dello Stato di residenza devono informare
immediatamente il funzionario consolare dello Stato di invio
dell'esistenza di tali oggetti.
5. I funzionari consolari hanno il diritto di assistere
all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria,
dell'incaglio del naufragio nella misura in cui la legislazione dello
Stata di residenza non vi si opponga.
6. Nessuna imposta e tassa di importazione puo' essere percepita
dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza sugli oggetti
trasportati da una nave naufragata, o incagliata o in avaria che
fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per
l'uso o il consumo nello Stato di residenza.
7. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza non possono
percepire alcuna imposta e tassa di importazione, oltre a quelle di
cui al comma 6 del presente articolo, per quanto riguarda la nave in
avaria, incagliata o naufragata o il suo carico, salvo le imposte e
tasse di importazione di analoga natura e di analogo importo che
sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi dello Stato di
residenza.
Articolo 58
Misure in materia di successione in casa di decesso a bardo
1. In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del
Comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato
d'invio, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni o il
funzionario consolare hanno competenza esclusiva per fare
l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a
bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e compiere tutti gli
altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti.
2. Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di
residenza, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni
redige al momento della constatazione del decesso o della scomparsa,
l'inventario dei beni, di cui una copia conforme e' consegnata dallo
stesso alle Autorita' dello Stato di residenza. Queste hanno
competenza esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per la
conservazione dei beni lasciati a bordo della nave dal defunto o
dallo scomparso e, se del caso, per la liquidazione della
successione.
3. I funzionari consolari che esercitano i diritti in materia di
successione, di cui al presente articolo, devono agire in conformita'
alla legislazione dello Stato di residenza.
Articolo 59
Funzioni relative agli aeromobili
Le disposizioni contenute negli articoli da 53 a 58 della presente
Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili
dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con
altri accordi internazionali ai quali partecipano le Parti
Contraenti.
Articolo 60
Esercizio di altre funzioni consolari
I funzionari consolari hanno diritto di esercitare ogni altra
funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:
a) tale funzione non sia in conflitto con la legislazione dello
Stato di residenza;
b) le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e non
si oppongano a tale esercizio.
Articolo 61
Competenza territoriale
I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo
nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso
delle Autorita' dello Stato di .residenza, possono esercitarle al di
fuori della propria circoscrizione.
Articolo 62
Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi
1. Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso vi
si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare
funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato
terzo.
2. In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della
Repubblica italiana possono esercitare nel territorio dell'Ucraina
funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella
circoscrizione consolare di competenza di detti funzionati.
Articolo 63
Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi
Lo Stato d'invio puo', previa notifica allo Stato di residenza,
incaricare un Uffici consolare istituito nello Stato di residenza di
esercitare funzioni consolare in un altro Stato.
CAPITOLO V
REGEVIMI APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI
UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI
Articolo 64
Principi generali su agevolazioni, privilegi e immunita' ,fo;
1. Gli articoli 7, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 54
e 59 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari
diretti da funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i
privilegi e le immunita' di tali Uffici consolari sono regolati dagli
articoli 65, 66, 67 e 68 della presente Convenzione.
2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23 e 30 si applicano ai
funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e
le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli
articoli 69, 70, 71, 72 e 73.
3. I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non
sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare
onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un
funzionario consolare onorario.
4. La trasmissione di valigie consolari tra due Uffici consolari
situati in Paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari o'
ammessa soltanto con il consenso di entrambi gli Stati di residenza
interessati.
Articolo 65
Protezione dei locali consolari
Lo Stato di residenza adotta tutte le misure necessarie per
proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un
funzionario consolare onorario da intrusioni o danneggiamenti, e' per
prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o
che la sua dignita' sia diminuita.
Articolo 66
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un
funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio sia
proprietario o affittuario nello Stato di residenza, sono esenti da
ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, ad eccezione delle tasse
percepite a titolo di remunerazione di specifici servizi resi.
2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si
applica alle imposte e tasse che, in base alla legislazione dello
Stato di residenza, sono pagabili dalle persone che hanno stipulato
un contratto con lo Stato d'invio.
Articolo 67
Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari
Gli archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare
diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in
qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purche' siano tenuti
separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla
corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni
persona che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti
relativi alla loro professione attivita'.
Articolo 68
Esenzioni dai diritti doganali
Lo Stato di residenza, in conformita' con la propria legislazione,
autorizza l'importazione ed esenta da ogni tassa, imposta doganale e
altri diritti connessi stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli,
libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da
ufficio, ed altri articoli simili forniti dallo Stato d'invio e
destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un
funzionario consolare onorario, tranne il pagamento per la custodia,
il trasporto e servizi analoghi.
Articolo 69
Procedimenti penali
Se viene istruito un procedimento penale contro un funzionario
consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti
Autorita'. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con il
rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando
e' agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno
possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa
necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, il
procedimento contro di lui viene instaurato senza indugio.
Articolo 70
Protezione dei funzionari consolari onorari
Lo Stato di residenza e' tenuto a concedere ad un funzionario
consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione
ufficiale.
Articolo 71
Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di
residenza
I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che
esercitano a carattere lucrativo un'attivita' professionale o
commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo
previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in
materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.
Articolo 72
Esenzione fiscale
Il funzionario consolare onorario e' esente da ogni tassa ed
imposta sulle indennita' e sugli emolumenti che riceve dallo Stato
d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.
Articolo 73
Esenzione dai servizi personali e pubblici
Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai
servizi personali e pubblici di qualunque natura essi siano, e dagli
obblighi militari quali duelli connessi con le requisizioni,
contribuzioni militari ed acquartieramento.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 74
Istituzione di una Commissione mista
Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno
dei due Stati si riunira' su richiesta di ognuna delle Parti
Contraenti per assicurare la carretta applicazione delle disposizioni
della presente Convenzione.
Articolo 75
Soluzione delle controversie
Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o
all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per
via diplomatica.
Articolo 76
Ratifica, entrata in vigore, durata e denuncia della Convenzione
1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in
vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di
scambio degli strumenti di ratifica.
2. La presente Convenzione viene stipulata per un periodo
indeterminata. Ciascuna Parte contraente potra' denunciarla in
qualsiasi momento. In tal caso la Convenzione cessera' di essere
applicabile dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in
cui la notifica per iscritto sia stata ricevuta dall'altra Parte
Contraente.
3. Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra la modifica
o il completamento di uno o piu' articoli della presente Convenzione.
Nei caso di accordo delle Parti Contraenti su tale modifica o
completamento questi saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte
integrante della presente Convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno
firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio
sigillo.
Fatto a Kiev il 23 dicembre 2003 in due originali, ciascuno nelle
lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana
Per l'Ucraina