Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
(ratificato dall'Italia con L. 9-8-1967, n. 804)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
- Ricordando che, fin da tempi lontani, sono state stabilite relazioni consolari fra i popoli,
- Coscienti dei Fini e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite riguardante l'uguaglianza sovrana degli Stati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni,
- Considerando che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche ha adottato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche che è stata aperta alla firma il 18 aprile 1961,
- Persuasi che una convenzione internazionale sulle relazioni, privilegi e immunità consolari contribuirebbe anch'essa a favorire le relazioni d'amicizia fra i paesi qualunque sia la diversità dei loro regimi costituzionali e sociali,
- Convinti che lo scopo dei suddetti privilegi e immunità non consiste nell'avvantaggiare degli individui ma nell'assicurare l'adempimento efficace delle loro funzioni attraverso gli uffici consolari in nome dei loro rispettivi Stati,
- Affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolamentare le questioni che non sono state espressa- mente codificate nelle disposizioni della presente Convenzione,
Hanno convenuto su quanto segue:
Art. 1. - Definizioni.
- Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti si intendono come è precisato qui sotto:
- l'espressione « posto consolare » s'intende d'ogni consolato generale, consolato, vice-consolato o agenzia consolare;
- l'espressione « circoscrizione consolare » s'intende del territorio attribuito a un posto consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
- l'espressione consolare « capo di posto consolare » s'intende della persona incaricata di agire in queta qualità;
- l'espressione. « funzionario consolare », s'intende di ogni persona, ivi compreso il capo di posto consolare, incaricata in questa qualità dell'esercizio di funzioni consolari;
- l'espressione « impiegato consolare » s'intende di ongi persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un posto consolare;
- l'espressione « membro del personale di servizio » s'intende di ogni persona destinata al servizio domestico di un posto consolare;
- l'espressione « membro del posto consolare » s'intende dei funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio;
- l'espressione « membro del personale consolare » s'intende dei funzionari consolari che non siano il capo del posto consolare, degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio;
- l'espressione « membro del personale privato » s'intende di una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro del posto consolare;
- l'espressione « locali consolari » s'intende degli edifici e di parti di edifici e del terreno relativo che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini del posto consolare;
- l'espressione « archivi consolari » comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri del posto consolare, così come il materiale del codice, e i mobili destinati a proteggerli e conservarli.
- Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capitolo II della presente Convenzione si applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capitolo III si applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari onorari.
- La situazione, particolare dei membri dei posti consolari che sono dipendenti dallo Stato di residenza, o ivi residenti permanenti, è regolamentata dall'art. 71 della presente Convenzione.
SEZIONE I: Costituzione e condizione delle relazioni consolari
Art. 2. - Costituzione di relazioni consolari.
- La messa in atto di relazioni consolari fra Stati si la col consenso comune.
- Il consenso dato alla instaurazione di relazioni diplomatiche fra due Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso all'instaurazione di relazioni consolari.
- La rottura delle relazioni diplomatiche non implica ipso facto la rottura delle relazioni consolari.
Art. 3. - Esercizio delle funzioni consolari.
Le funzioni consolari sono esercitate dai posti consolari. Esse sono esercitate dai posti consolari. Esse sono esercitate anche dalle missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 4. - Costituzione di un posto consolare.
- Un posto consolare non può essere impiantato sul territorio dello Stato di residenza se non col consenso di questo Stato.
- La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono fissate, dallo Stato e sottomesse all'approvazione dello Stato di residenza.
- Modificazioni posteriori non possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede del posto consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione consolate se non con il consenso dello Stato di residenza.
- Il consenso dello Stato di residenza è ugualmente richiesto se o un consolato generale o un consolato vogliono aprire un vice-consolato o una agenzia consolare in una località diversa da quella per cui esso stesso è stabilito.
- Il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza è ugualmente richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un consolato esistente al di fuori della sede di questo.
Art. 5. - Funzioni consolari.
Le funzioni consolari consistono nel:
- proteggere nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d'invio e dei dipendenti, persone, fisiche e morali, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
- favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in ogni altra maniera relazioni amichevoli tra di loro nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;
- informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto al riguardo al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;
- rilasciare passaporti e documenti di viaggio a coloro che dipendono dallo Stato d'invio, nonché visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi allo Stato d'invio;
- prestare soccorso e assistenza ai dipendenti, persone fisiche e morali, dallo Stato d'invio;
- agire in qualità di notaio e d'ufficiale di stato civile ed esercitare funzioni simili come alcune funzioni d'ordine amministrativo per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono;
- salvaguardare gli interessi dei dipendenti, persone fisiche e morali dallo Stato d'invio, nelle successioni nel territorio dello Stato di residenza uniformernente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
- salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi nei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela;
- sotto riserva delle pratiche e procedure in vigore nello Stato di residenza, a presentare i dipendenti dallo Stato d'invio o prendere disposizioni al fine di assicurare loro una appropriata rappresentanza davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per richiedere, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie in vista della salvaguardia dei diritti e interessi di questi dipendenti allorché, per loro assenza o per ogni altra causa, essi non possono difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
- trasmettere atti giudiziari ed extragiudiziari o eseguire commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore, o, in mancanza di tali accordi, in ogni maniera compatibile colle leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
- esercitare i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sulle navi di mare e sui battelli fluviali aventi la nazionalità dello Stato d'invio e sugli aerei immatricolati in questo Stato, così come sui loro equipaggi;
- prestare assistenza a navi, battelli e aerei menzionati alla lettera k. del presente articolo, nonché ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di queste navi e battelli, esaminare e visitare documenti di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste su incidenti avvenuti nel corso delle traversate e regolare, per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio l'autorizzano, le contestazioni di ogni natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;
- esercitare ogni altra funzione affidata a un posto consolare dallo Stato d'invio che non siano interdette dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali lo Stato di residenza non si opponga o che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.
Art. 6. - Esercizio di funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare.
In circostanze particolari, un funzionario consolare può, col consenso dello Stato di residenza esercitare le sue funzioni all'esterno della sua circoscrizione consolare.
Art. 7. - Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo.
Lo Stato d'invio può previa notificazione agli Stati interessati, e a meno che uno di loro non si opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato di assumere l'esercizio di funzioni consolari in un altro Stato.
Art. 8. - Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo.
Dopo appropriata notificazione allo Stato di residenza e a meno che questo non vi si opponga, un posto consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.
Art. 9. - Classi di capi di posti consolari.
- I capi di posti consolari si ripartiscono in quattro classi, vale a dire:
a) consoli generali;
b) consoli;
c) vice-consoli;
d) agenti consolari.
- Il paragrafo 1 del presente art. non limita in niente il diritto di una qualunque delle parti contrattanti di fissare la denominazione dei funzionari consolari che non siano i capi di posti consolari.
Art. 10. - Nomina e ammissione dei capi di posti consolari.
- I capi di posti consolari sono nominati dallo Stato d'invio e sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.
- Sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le modalità della nomina e dell'ammissione del capo del posto consolare sono fissate rispettivamente dalle leggi, regolamenti e usi dello Stato d'invio e dello Stato di residenza.
Art.11. - Lettera di accreditamento o notificazione della nomina.
- Il capo di posto consolare è provvisto, a cura dello Stato d'invio, di un documento, sotto forma di lettera di accreditamento o atto similare stabilito per ogni nomina, attestante la sua qualifica e indicante, in linee generali, i suoi cognomi e nomi, la sua categoria e la sua classe, la circoscrizione consolare e la sede del posto consolare.
- Lo Stato d'invio trasmette la lettera di accreditamento o atto similare, per la via diplomatica o per ogni altra via appropriata al governo dello Stato sul cui territorio il capo di posto consolare deve esercitare le sue funzioni.
- Se lo Stato di residenza l'acetta, lo Stato d'invio può rimpiazzare la lettera di accreditamento o l'atto similare con una notifica contenente le indicazioni previste al paragrafo 1. del presente articolo.
Art. 12. - Exequatur.
- Il capo di posto consolate è ammesso all'esercizio delle sue funzioni con, una autorizzazione, dello Stato di residenza denominata « exequatut », qualunque sia la forma di questa autorizzazione.
- Lo Stato che rifiuta di rilasciare un exequatur non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni dei suo rifiuto.
- Sotto riserva delle disposizioni degli art. 13 e 15, il capo del posto consolare non può entrare in funzione prima, d'aver ricevuto l'exequatur.
Art.13. - Ammissione provvisoria dei capi di Posto consolare.
Aspettando il rilascio dell'exequatur, il capo del posto consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso sono applicabili le disposizioni della presente Convenzione.
Art. 14. - Notificazione alle autorità della circoscrizione consolare.
Dal momento in cui il capo di posto consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è ugualmente tenuto a vigilare che siano prese le misure necessarie affinché il capo di posto consolare possa assolvere al dovere della sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 15. - Esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di capo di posto consolare.
- Se il capo di posto consolare è impedito ad esercitare le sue funzioni o se il suo posto è vacante, un gerente interinale può agire a titolo provvisorio come un capo di posto consolare.
- I cognomi e i nomi del gerente interinale sono notificati, sia dalla missione diplomatica dello Stato d'invio, sia, in mancanza d'una missione diplomatica di questo Stato nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare, sia nel caso in cui questo è impedito di farlo, da ogni autorità competente dello Stato d'invio al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero. In linee generali questa notificazione deve essere fatta anticipatamente. Lo Stato di residenza può sottoporre al suo consenso l'ammissione come gerente interinale di una persona che non è nè un agente diplomatico nè un funzionario consolare dello Stato d'invio nello Stato di residenza.
- Le autorità competenti dello Stato di residenza devono prestare assistenza e protezione al gerente interinale. Durante la sua gestione, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili a lui allo stesso titolo che al capo del posto consolare di cui si tratta. Tuttavia lo Stato di residenza non è tenuto ad accordare ad un gerente interinale le facilitazioni, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte del capo del posto con- solare è subordinato a delle condizioni che non riguardano il gerente interinale.
- Allorché un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza è nominato gerente interinale dallo Stato d'invio nelle condizioni previste dal paragrafo 1. del presente articolo, egli continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.
Art. 16. - Precedenza tra i capi di posto consolare.
- I capi di posto consolare prendono posto in ognuna delle classi secondo la data di concessione dell'exequatur.
- Nel caso, tuttavia, in cui il capo di un posto consolare prima di ottenere l'exequatur, è ammesso all'esercizio delle sue funzioni a titolo provvisorio, è la data di questa ammissione provvisoria a determinare l'ordine di precedenza; quest'ordine è mantenuto dopo l'ottenimento dell'exequatur.
- L'ordine di precedenza tra due o più capi di posto consolare che hanno ottenuto l'exequatur o l'ammissione provvisoria alla stessa data è determinato dalla data in cui è stata presentata la loro lettera di accreditamento o atto similare o è stata fatta allo Stato di residenza la notificazione prevista al paragrafo 3. dell'art. 11.
- I gerenti interinali prendono posto dopo tutti i capi di posto consolare. Tra di loro, prendono posto secondo le date in cui essi hanno assunto le loro funzioni di gerenti interinali e che sono state indicate nelle notificazioni fatte in virtú del paragrafo 2. dell'art. 15.
- I funzionari consolari onorari capi di posto consolare prendono posto in ogni classe dopo i capi di posto consolare di carriera, nell'ordine e secondo le regole stabilite ai paragrafi precedenti.
- I capi di posto consolare hanno la precedenza sui funzionari consolari che non hanno questa qualifica.
Art. 17. - Adempimento d'atti diplomatici da parte di funzionari consolari.
- In uno Stato in cui lo Stato d'invio non ha missione diplomatica e non è rappresentato dalla missione diplomatica di uno Stato terzo un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza, e senza che il suo statuto consolare ne sia afflitto, essere incaricato di adempiere atti diplomatici. L'adempimento di questi atto da parte d'un funzionario consolare non conferisce a questo alcun diritto ai privilegi e immunità diplomatiche.
- Un funzionario consolare può, dopo notificazione dello Stato di residenza, essere incaricato di rappresentare lo Stato d'invio presso tutte le organizzazioni intergovernative. Agendo in questa qualità, egli ha diritto a tutti i privilegi e le immunità accordate dal diritto internazionale consuetudinario o dagli accordi internazionali a un rappresentante presso una organizzazione intergovernativa; tuttavia, per ciò che riguarda ogni funzione consolare da lui esercitata, egli non ha diritto a una immunità di giurisdizione più estesa di quella di cui un funzionario consolare beneficio in virtù della presente convenzione.
Art. 18. - Nomina della stessa persona come funzionario consolare da parte di due o più Stati. Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare la stessa persona in qualità di funzionario consolare in questo Stato.
Art. 19. - Nomina dei membri del personale consolare.
- Sotto riserva delle disposizioni degli art. 20, 22, 23, lo Stato d'invio nomina a suo gradimento i membri del personale consolare.
- Lo Stato d'invio notifica allo Stato di residenza i cognomi e i nomi, la categoria e la classe di tutti i funzionari consolari diversi dal capo di posto consolare abbastanza per tempo affinché lo Stato di residenza possa, se lo desidera, esercitare i diritti che ad esso conferisce il paragrafo 3. dell'art. 23.
- Lo Stato d'invio può, se le sue leggi e regolamenti lo prevedono, domandare allo Stato di residenza di accordare un exequatur a un funzionario consolare che non è capo di posto consolare.
- Lo Stato di residenza può, se le sue leggi e regolamenti lo prevedono, accordare un exequatur a un funzionario consolare che non è capo di posto consolare.
Art. 20. - Effettivo del personale consolare.
In mancanza di accordo esplicito sull'effettivo del personale consolare, lo Stato di residenza può esigere che questo effettivo sia contenuto nei limiti di quello che esso considera come ragionevole e normale, rispetto alle circostanze e condizioni che regnano nella circoscrizione consolare e ai bisogni del posto consolare in causa.
Art. 21. - Precedenza tra i funzionari consolari d'un posto consolare.
L'ordine di precedenza tra i funzionari consolari d'un posto consolare e tutti i cambiamenti che vi sono apportati sono notificati dalla missione diplomatica dello Stato d'invio, o, in mancanza di una tale missione nello Stato di residenza, dal capo dei posto consolare al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.
Art. 22. - Nazionalità dei funzionari consolari.
- I funzionari consolari avranno in principio la nazionalità dello Stato d'invio.
- I funzionari consolari non possono essere scelti fra i dipendenti dallo Stato di residenza se non col consenso espresso di questo Stato, che può in ogni momento ritirarlo.
- Lo Stato di residenza può riservarsi lo stesso diritto per ciò che riguarda i dipendenti da uno Stato terzo che non sono ugualmente dipendenti dallo Stato d'invio.
Art. 23. - Persona dichiarata non grata.
- Lo Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare è «persona non grata» o che ogni altro membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato d'invio richiamerà allora la persona in causa o metterà fine alle sue funzioni in quel posto consolare secondo il caso.
- Se lo Stato d'invio rifiuta d'eseguire o non esegue, in un lasso di tempo ragionevole gli obblighi che ad esso incombono ai termini del paragrafo 1. del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.
- Una persona nominata membro d'un posto consolare può essere dichiarata non accettabile prima d'arrivare sul territorio dello Stato di residenza o se esso vi si trova già, prima di entrare in funzione al posto consolare. Lo Stato d'invio deve, in un caso simile, ritirare la nomina.
- Nei casi menzionati ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni della sua decisione.
Art. 24. - Notificazione allo Stato di residenza delle nomine, degli arrivi e delle partenze.
- Sono notificate al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità da questo ministero designata:
- la nomina dei membri di un posto consolare, il loro arrivo dopo la loro nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, così come tutti gli altri cambiamenti, interessanti il loro statuto, che possono verificarsi nel corso del loro servizio al posto consolare;
- l'arrivo e la partenza definitiva d'una persona della famiglia d'un membro d'un posto consolare con lui convivente e, se ciò ha luogo, il fatto che una persona diviene o cessa d'essere membro della famiglia;
- l'arrivo e la partenza definitiva di membri del personale privato e se ciò ha luogo, la fine del loro servizio in questa qualità;
- l'ingaggio e il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri dei posto consolare o in quanto membri del personale privato avente diritto ai privilegi e immunità.
- Ogni volta che è possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono ugualmente essere oggetto di una notifica preliminare.
SEZIONE II: Fine delle funzioni consolari
Art. 25. - Fine delle funzioni di un membro d'un posto consolare.
Le funzioni di un membro di un posto consolare hanno fine segnatamente con:
- la notifica dalle Stato d'invio allo Stato di residenza che le sue funzioni hanno avuto fine;
- la revoca dell'exequatur;
- la notifica dallo Stato di residenza allo Stato d'invio che esso ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare.
Art. 26. - Partenza dal territorio dello Stato di residenza.
Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri del posto consolare e ai membri del personale privato che non siano i dipendenti dallo Stato di residenza, così come ai membri della loro famiglia conviventi, quale che sia la loro nazionalità, il tempo e le facilitazioni necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il suo territorio nel lasso di tempo dopo la cessazione delle loro funzioni. Esso deve, in particolare, se ve ne è bisogno, mettere a loro disposizione i mezzi di trasporto necessari per se stessi e per i loro beni, ad eccezione dei beni acquistati nello Stato di residenza, la cui esportazione è vietata al momento della partenza.
Art. 27. - Protezione dei locali e archivi consolari e degli interessi dello Stato d'invio in circostanze eccezionali.
- In caso di rottura delle relazioni consolari fra due Stati;
- lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere i locali consolari, così come i beni del posto consolare e gli archivi consolari;
- lo Stato d'invio può affidare la guardia dei locali consolari, come dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza;
- lo Stato d'invio può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi dipendenti a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.
- In caso di chiusura temporanea o definitiva d'un posto consolare sono applicabili le disposizioni della lettera a) del paragrafo 1. del presente articolo. Inoltre,
- quando lo Stato d'invio, benché non sia rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha un altro posto consolare sul territorio dello Stato di residenza, questo posto consolare può essere incaricato della guardia dei locali del posto consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, nonché, con il consenso dello Stato di residenza, dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di questo posto consolare; oppure
- quando lo Stato d'invio non ha la missione diplomatica nè altri Posti consolari nello Stato di residenza, sono applicabili le disposizioni delle lettere b) e c) del paragrafo 1. del presente articolo.
FACILITAZIONI, PRIVILEGI E IMMUNITA' CONCERNENTI I POSTI CONSOLARI, I FUNZIONARI CONSOLARI DI CARRIERA E GLI ALTRI MEMBRI DI UN POSTO CONSOLARE
SEZIONE I: Facilitazioni, privilegi e immunità concernenti il posto consolare
Art. 28. - Facilitazioni accordate al posto consolare per la sua attività.
Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per l'adempimento delle funzioni del posto consolare.
Art. 29. - Uso delle bandiere e dell'insegna nazionali.
- Lo Stato d'invio ha il diritto d'utilizzare la sua bandiera nazionale e la sua insegna alle armi dello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.
- La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere issata e l'insegna alle armi dello Stato collocata sull'edificio occupato dal posto consolare e sui suoi mezzi di trasporto allorché questi sono utilizzati per motivi di servizio.
- Nell'esercizio del diritto accordato dal presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, regolamenti e usanze dello Stato di residenza.
Art. 30. - Alloggio.
- Lo stato di residenza deve sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, nel quadro delle sue leggi e regolamenti, da parte dello Stato d'invio dei locali necessari al posto consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi dei locali in altra maniera.
- Esso deve ugualmente, se ve ne è bisogno, aiutare il posto consolare ad ottenere degli alloggi convenienti per i suoi membri.
Art. 31. - Inviolabilità dei locali consolari.
- I locali consolari sono inviolabili nella misura prevista dal presente articolo.
- Le Autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che il posto consolare utilizza esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, se non con il consenso del capo di posto consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia il consenso del capo di posto di consolare può essere presunto come acquisito in caso d'incendio o altro sinistro che richieda misure di protezione immediate.
- Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2. del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità sminuita.
- I locali consolari, il loro mobilio e i beni del posto consolare, come i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione per fini di difesa nazionale o pubblica utilità. Nel caso fosse necessaria una espropriazione per questi stessi fini, saranno adottate tutte le disposizioni appropriate al fine d'evitare che sia messo ostacolo all'esercizio delle funzioni consolari e sarà versato allo Stato d'invio un indennizzo pronto, adeguato ed effettivo.
Art. 32. - Esonero fiscale dei locali consolari.
- I locali consolari e la residenza del capo di posto consolare di carriera dei quali è proprietario o locatari o lo Stato d'invio o qualunque persona che agisca per conto di questo Stato, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualunque natura, nazionale, regionale o comunale tranne che non si tratti di tasse esatte quale remunerazione per servizi particolari resi.
- L'esonero fiscale previsto al paragrafo 1. del presente articolo non si applica a quelle imposte e tasse allorquando stando alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di questo Stato.
Art. 33. - Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari.
Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in qualunque momento e in qualunque luogo essi si trovino.
Art. 34. - Libertà di movimento.
Sotto riserva delle sue leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso è vietato o regolamentato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri del posto consolare.
Art. 35. - Libertà di comunicazione.
- Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione del posto consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri posti consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, il posto consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati ivi conpresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia il posto consolare non può installare e utilizzare una emittente radio se non con il consenso dello Stato di residenza.
- La corrispondenza ufficiale del posto consolare è inviolabile. La espressione «corrispondenza ufficiale» s'intende propria di tutta la corrispondenza relativa al posto consolare e alle sue funzioni.
- La valigia consolare non deve essere nè aperta nè trattenuta. Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di credere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, i documenti e gli oggetti considerati al paragrafo 4 del presente articolo, possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dallo Stato d'invio. Se le autorità del detto Stato oppongono un rifiuto alla domanda, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.
- I colli costituenti la valigia consolare devono portare contrassegni esterni visibili del loro carattere e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, come documenti o oggetti destinati esclusivamente a uso ufficiale.
- Il corriere consolare deve essere portatore d'un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero di colli costituenti la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non lo consenta, egli non deve essere nè un dipendente dallo Stato di residenza, nè, salvo se egli è dipendente dallo Stato d'invio, un residente permanente dello Stato, di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, questo corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità della sua persona e non può essere sottoposto ad alcuna forma d'arresto o di detenzione.
- Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche e i suoi posti consolari possono designare corrieri consolari ad hoc. In questo caso, le disposizioni, del paragrafo 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, sotto riserva che le immunità che vi sono menzionate cesseranno di applicarsi dal momento che il corriere avrà rimesso al destinatario la valigia consolare di cui egli ha l'incarico.
- La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di una aeronave commerciale che deve arrivare a un punto d'ingresso autorizzato. Questo comandante deve essere portatore d'un documento ufficiale indicante il numero di colli costituenti la valigia, ma non è considerato come un corriere consolare. In seguito ad accordi presi con le autorità locali competenti, il posto consolare può inviare uno dei membri a prendere, direttamente e liberamente, possesso della valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeronave.
Art. 36. - Comunicazioni con i dipendenti dallo Stato d'invio.
- Affinché l'esercizio delle funzioni consolari relative ai dipendenti dallo Stato d'invio sia facilitato:
- i funzionari consolari devono avere la libertà di comunicare con i dipendenti dallo Stato d'invio e di recarsi presso di loro. I dipendenti dallo Stato d'invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro;
- se l'interessato ne fa domanda, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza ritardo il posto consolare, se un dipendente da questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolate dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione deve ugualmente essere trasmessa senza ritardo dalle dette autorità. Queste devono senza ritardo informare l'interessato dei suoi diritti ai termini del presente paragrafo;
- i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso un dipendente dallo Stato d'invio che è incarcerato, in Stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza legale. Essi hanno ugualmente il diritto di recarsi presso un dipendente dallo Stato d'invio che, nella loro circoscrizione, è incarcerato o detenuto in esecuzione d'una sentenza. Tuttavia, i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire in favore di un dipendente incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione allorchè l'interessato vi si oppone espressamente.
- I diritti considerati al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso, tuttavia, che queste leggi e regolamenti sono accordati in virtù del presente articolo.
Art. 37. - Informazioni in caso di decesso, di tutela e di curatela, di naufragio, d'incidente aereo.
Se le autorità competenti dello Stato di residenza posseggono le informazioni corrispondenti, esse sono tenute:
- in caso di decesso di un dipendente dallo Stato d'invio, ad informare senza ritardo il posto consolare nella cui circoscrizione il decesso ha avuto luogo;
- a notificare senza ritardo al posto consolare competente tutti i casi in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d'un tutore o di un curatore per un dipendente dallo Stato d'invio, minore o incapace. Resta tuttavia riservata l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza per ciò che concerne la nomina di questo tutore o di questo curatore;
- allorché una nave o un battello avente la nazionalità dello Stato d'invio fa naufragio o si incaglia nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza oppure allorché una nave immatricolata nello Stato d'invio subisce un incidente sul territorio dello Stato di residenza, ad informare senza ritardo il posto consolare più vicino al posto in cui l'incidente ha avuto luogo.
Art. 38. - Rapporti con le autorità dello Stato di residenza.
Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
- alle autorità locali competenti della loro circoscrizione;
- alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui è ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali nella materia.
Art. 39. - Diritti e tasse consolari.
- Il posto consolare può riscuotere sul territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio prevedono per gli atti consolari.
- Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse previsti al paragrafo 1. del presente articolo e le ricevute relative sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
SEZIONE II: Facilitazioni, privilegi e immunità concernenti i funzionari e gli altri membri del posto consolare
Art. 40. - Protezione dei funzionari consolari.
Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che è loro dovuto e prenderà tutte le misure appropriata per impedire qualunque attentato alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.
Art. 41. - Inviolabilità personale dei funzionari consolari.
- I funzionari consolari non possono essere messi in stato d'arresto o di detenzione preventiva se non in caso di crimine grave e in seguito a una decisione dell'autorità giudiziaria competente.
- Ad eccezione del caso previsto al paragrafo i del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati nè sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della loro libertà personale, salvo in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.
- Allorchè è intentata una procedura penale contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare in ragione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché, nelle circostanze menzionate al paragrafo 1 del presente articolo, è diventato necessario mettere un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura diretta contro di lui deve essere aperta nel più breve tempo possibile.
Art. 42. - Notificazione dei casi d'arresto, di detenzione o di perseguimento
In caso di arresto, di detenzione preventiva d'un membro del personale consolare o di perseguimento penale iniziato contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto a informare al piú presto il capo di posto consolare. Se quest'ultimo è egli stesso interessato da una di queste misure, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato d'invio attraverso la via diplomatica.
Art. 43. - Immunità di giurisdizione.
- I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
- Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1. del presente articolo non si applicano in caso d'azione civile:
- risultante dalla conclusione di un contratto, stipulato da un funzionario consolare, che egli non ha concluso espressamente o implicitamente in quanto mandatario dello Stato d'invio; oppure
- intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un aeronave.
Art. 44. - Obbligo a rispondere come testimone.
- I membri di un posto consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedimento giudiziario e amministrativo. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio, non devono rifiutarsi di rispondere come testimoni, se ciò non rientra nei casi menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, non può essere applicata contro di lui nessuna misura coercitiva o altra sanzione.
- L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di ostacolare un funzionario consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere la testimonianza presso la di lui residenza o al posto consolare, o accettare una dichiarazione da lui scritta, tutte le volte che ciò è possibile.
- I membri di un posto consolare non sono tenuti a deporre su fatti che si riferiscono all'esercizio delle loro funzioni e non sono tenuti a produrre la corrispondenza e documenti ufficiali relativi a questi fatti. Essi hanno ugualmente il diritto di rifiutarsi di testimoniare in quanto esperti nel diritto nazionale dello Stato d'invio.
Art. 45. - Rinuncia alle immunità e ai privilegi.
- Lo Stato d'invio può rinunciare a riguardo di un membro del posto consolare ai privilegi e alle immunità previste agli art. 41 - 43 - 44.
- La rinuncia deve essere sempre espressa, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
- Se un funzionario consolare o un impiegato consolare, in una materia in cui beneficerebbe dell'immunità di giurisdizione in virtú dell'art. 43, inizia un procedimento, egli non può invocare l'immunità di giurisdizione a riguardo di ogni controquerela direttamente legata alla citazione principale.
- La rinuncia all'immunità di giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non ha presunzione d'implicare la rinuncia all'immunità per quanto riguarda le misure d'esecuzione della sentenza, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.
Art. 46. - Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno.
- I funzionari consolari e gli impiegati consolari, come i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di soggiorno.
- Tuttavia, le disposizioni dei paragrafo 1. del presente articolo non si applicano nè all'impiegato consolare che non è un impiegato permanente dello Stato di invio o che esercita un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè a un membro della sua famiglia.
Art. 47. - Esenzione dal permesso di lavoro.
- I membri del posto consolare sono, per ciò che riguarda i servizi resi allo Stato d'invio, esentati dagli obblighi che le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza relativi all'impiego della mano d'opera straniera impongono in materia di permesso di lavoro.
- I membri del personale privato dei funzionari consolari e impiegati consolari, se non esercitano alcuna altra professione privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esentati dagli obblighi considerati al paragrafo 1. del presente articolo.
Art. 48. - Esenzione dal regime di sicurezza sociale.
- Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3. del presente articolo, i membri dei posto consolare, per ciò che concerne i servizi che essi rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato di residenza.
- L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:
- che essi non siano dipendenti dallo Stato eli residenza o non vi abbiano la loro residenza permanente; e
- che essi siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale che sono in vigore nello stato d'invio o in uno Stato terzo.
- I membri del posto consolare che hanno al loro servizio persone alle quali l'esenzione prevista al paragrafo 2. del presente articolo non si applica, devono osservare gli obblighi che le disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.
- L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non escludono la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, per quanto essa sia ammessa da questo Stato.
Art. 49. - Esenzione fiscale.
- I funzionari consolari e gli impiegati consolari come i membri della loro famiglia conviventi sono esentati da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:
- delle imposte indirette di natura tale per cui esse sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
- dell'imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, sotto riserva delle disposizioni dell'art. 32;
- dei diritti di successione e di trasferimento percepiti dallo Stato di residenza, sotto riserva delle disposizioni del parag. b) dell'art. 51;
- delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi i profitti in capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza, e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
- delle imposte percepite in remunerazione di servizi particolari resi;
- dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di timbro, sotto riserva delle disposizioni dell'art. 32.
- I membri del personale di servizio sono esentati dalle imposte e tasse sui salari ch'essi ricevono per il loro servizio.
- I membri del posto consolare che impiegano persone i cui stipendi o salari non sono esenti dall'imposta sui redditi nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi e i regolamenti del detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di esazione dell'imposta sul reddito.
Art. 50. - Esenzione dai diritti di dogana e dalla visita doganale.
- Secondo le disposizioni legislative che può adottare, lo Stato di residenza autorizza l'ingresso e accorda l'esenzione da ogni diritto di dogana, tasse e altri canoni connessi, diversi da spese di portofranco, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per:
- gli oggetti destinati all'uso ufficiale del posto consolare;
- gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia conviventi, ivi compresi gli effetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono oltrepassare le quantità necessarie per la loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.
- Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo per ciò che riguarda oggetti importati fin dal tempo del loro primo insediamento.
- I bagagli personali accompagnati dai funzionari consolari e da membri della loro famiglia conviventi sono esentati dal controllo doganale. Essi non possono essere sottomessi al controllo se non nel caso in cui vi siano delle serie ragioni per supporre ch'essi contengano oggetti diversi da quelli menzionati alla lettera b) del paragrafo 1. del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti di quarantena. Questa ispezione può avere luogo solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.
Art. 51. - Successione d'un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia.
In caso di decesso di un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia che conviva, lo Stato di residenza è tenuto:
- a) a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli che sono stati acquisiti nello Stato di residenza e che costituiscono oggetto di un divieto d'esportazione al momento del decesso;
- b) a non prelevare diritti nazionali, regionali o comunali di successione nè di trasferimento sui beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in questo Stato dei defunto in quanto membro del posto consolare o membro della famiglia d'un membro del posto consolare.
Art. 52. - Esenzione dalle prestazioni personali.
Lo Stato di residenza deve dispensare i membri del posto consolare e i membri della loro famiglia conviventi da ogni prestazione personale e da tutti i servizi di pubblico interesse di qualunque natura essi siano, è dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggiamenti militari.
Art. 53. - Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari.
- Ciascun membro del posto consolare beneficia dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dal momento del suo ingresso sul territorio dello Stato di residenza per raggiungere il suo posto o, se egli si trova già su questo territorio, dal momento in cui entra in funzione al posto consolare.
- I membri della famiglia d'un membro del posto consolare convivente, come i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e immunità previste nella presente Convenzione a partire dall'ultime delle seguenti date: quella a partire dalla quale il detto membro del posto consolare gode dei privilegi e delle immunità conformemente al paragrafo 1 de presente articolo, quella dei loro ingresso sul territorio dello Stato di residenza o quella in cui essi sono divenuti membri della detta famiglia o del detto personale privato.
- Allorché le funzioni di un membro del posto consolare hanno fine, i suoi privilegi e immunità, come quelli dei membri della sua famiglia conviventi o dei membri del suo personale privato, cessano normalmente alla prima delle date seguenti: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza o allo scadere di un termine ragionevole che gli sarà stato accordato a questo scopo, ma essi sussistono fino a tale momento, anche in caso di conflitto armato. Quanto alle persone considerate al paragrafo 2. del presente articolo, i loro privilegi e immunità cessano al momento in cui esse stesse cessano di appartenere al nucleo familiare o d'essere al servizio d'un membro del posto consolare, restando tuttavia inteso che, se queste persone hanno l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza in un lasso di tempo ragionevole, i loro privilegi e immunità sussistono fino al momento della loro partenza.
- Tuttavia, per ciò che concerne gli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle Sue funzioni, l'immunità di giurisdizione sussiste senza limite di durata.
- In caso di decesso d'un membro del posto consolare, i membri della sua famiglia conviventi continuano a godere dei privilegi e delle immunità di cui beneficiano fino alla prima delle date seguenti: quella in cui essi lasciano il territorio dello Stato di residenza, o allo scadere d'un lasso di tempo ragionevole che sarà stato loro accordato per questo fine.
Art. 54. - Obblighi degli Stati terzi.
- Se il funzionario consolare attraversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha accordato un visto, nel caso in cui questo visto è revocato, per andare ad assumere le proprie funzioni o raggiungere il suo posto, o per rientrare nello Stato d'invio, lo Stato terzo gli accorderà le immunità previste negli altri articoli della presente Convenzione, che possono essere necessarie per permettere il suo passaggio o il suo ritorno. Lo stato terzo farà lo stesso per i membri della famiglia, conviventi e beneficianti dei privilegi e immunità, che accompagnano il funzionario consolare o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o per rientrare nello Stato d'invio.
- Nelle condizioni affini a quelle che sono previste al paragrafo 1. del presente articolo, gli Stati terzi non devono ostacolare il passaggio sul loro territorio degli altri membri del posto consolare o dei membri della loro famiglia conviventi.
- Gli Stati terzi accorderanno alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, ivi compresi i messaggi in codice o in cifra, la stessa libertà e la stessa protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione. Essi accorderanno ai corrieri consolati, ai quali sarà stato accordato, se era richiesto, un visto, e alle valigie consolari in transito, la stessa inviolabilità e la stessa protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.
- Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ugualmente alle persone menzionate rispettivamente in questi paragrafi, come alle comunicazioni ufficiali e alle valigie consolari, allorché la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuto a un caso di forza maggiore.
Art. 55. - Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza.
- Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità tutte le persone che beneficiano di questi privilegi e immunità hanno il dovere di rispettate le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno ugualmente il dovere di non immischiarsi nego affari interni di questo Stato.
- I locali consolati non saranno utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
- Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non escludono la possibilità d'installare, in una parte del fabbricato in cui si trovano i locali dei posto consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, a condizione che i locali destinati a questi uffici siano separati da quelli utilizzati dal posto consolare. In questo caso i detti uffici non sono considerati ai fini della presente Convenzione, come facenti parte dei locali consolari.
Art. 56. - Assicurazione contro danni causati ai terzi.
I membri del posto consolare debbono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e regolanti dello Stato di residenza in materia di assicurazione di responsabilità civile per l'utilizzazione di ogni sorta di veicolo, battello o aeromobile.
Art. 57. - Disposizioni speciali relative all'occupazione privata a carattere lucrativo.
- I funzionari consolari di carriera non eserciteranno nello Stato di residenza alcuna attività professionale o commerciale per loro profitto personale.
- I privilegi e le immunità previste al presente capitolo non sono accordate:
- agli impiegati consolari e ai membri del personale di servizio che esercitano nello Stato di residenza un'attività privata a carattere lucrativo;
- ai membri della famiglia d'una persona menzionata alla lettera a) dei presente paragrafo e ai membri del suo personale privato;
- ai membri della famiglia di un membro del posto consolare che esercitano essi stessi nello Stato di residenza una attività a carattere lucrativo.
REGIME APPLICABILE Al FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI
E Al POSTI CONSOLARI DA LORO DIRETTI
Art. 58. - Disposizioni generali concernenti le facilitazioni, i privilegi e le immunità.
- Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il paragrafo 3. dell'art. 54 e i paragrafi 2 e 3 dell'art. 55 si applicano ai posti consolari diretti da un funzionario onorario. Inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunità di questi posti consolari sono regolati dagli artt. 59, 60, 61, 62.
- Gli artt. 43 e 42, il paragr. 2. dell'art. 44, gli artt. 45 e 53 e il paragrafo 1 dell'art. 55 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunità di questi funzionari consolari sono regolate dagli artt. 63, 64, 65, 66, 67.
- I privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione non sono accordati ai membri della famiglia d'un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare che è un impiegato in un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
- Lo scambio di valigie consolari tra due posti consolari situati in paesi differenti e diretti da funzionari consolari onorari non è ammesso se non sotto riserva del consenso dei due Stati di residenza.
Art. 59. - Protezione dei locali consolari.
Lo stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere i locali consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire ch'essi siano invasi o danneggiati e che la tranquillità del posto consolare non sia turbata o la sua dignità sminuita.
Art. 60. - Esenzione fiscale dei locali consolari.
- I locali consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui è proprietario o locatario lo Stato d'invio, sono esenti da tutte le imposte e le tasse di ogni natura nazionali, regionali o comunali, a meno che non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di servizi particolari resi.
- L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1. del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse allorché, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio.
Art. 61. - Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari.
Gli archivi e i documenti consolari d'un posto consolare diretto da un funzionamento consolare onorario sono inviolabili in qualunque momento e in qualunque luogo essi si trovino, a condizione che siano separati da altri carteggi e documenti, e, in particolare, della corrispondenza privata dei capo di posto consolare e di ogni persona che lavora con lui, così come dai beni, libri e documenti riferentisi alla loro professione e al loro commercio.
Art. 62. - Esenzione doganale.
Lo Stato di residenza, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, accorda l'ingresso nonché l'esenzione da tutti i diritti di dogana, tasse e altri canoni connessi che non siano spese di porto franco, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che essi siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, stampe ufficiali, il mobilio d'ufficio, il materiale e le forniture d'ufficio e gli oggetti analoghi forniti al posto consolare dallo Stato d'invio o su sua domanda.
Art. 63. - Procedura penale.
Allorché una procedura penale è intrapresa contro un funzionario consolare onorario, questo è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare onorario per la sua posizione ufficiale e, salvo se l'interessato è in stato d'arresto o di detenzione, in modo da turbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché è divenuto necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, il procedimento intentato contro di lui deve essere aperto nel più breve lasso di tempo possibile.
Art. 64. - Protezione del funzionario consolare onorario.
Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria per la sua posizione ufficiale.
Art. 65. - Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno.
I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza una attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
Art. 66. - Esenzioni fiscali.
Il funzionario consolare onorario è dispensato da tutte le imposte e tasse sulle indennità e gli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio per l'esercizio delle funzioni consolari.
Art. 67. - Esenzioni delle prestazioni personali.
Lo Stato di residenza deve esentare da tutte le prestazioni personali e da tutti i servizi di pubblico interesse, di qualunque natura essi siano, come dagli oneri militari quali le requisizioni, contributi e gli alloggiamenti militari.
Art. 68. - Carattere facoltativo dell'istituzione dei funzionari consolari onorari.
Ogni Stato è libero di decidere se nominerà o riceverà funzionari consolari onorari.
CONVENZIONE DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
DISPOSIZIONI GENERALE
Art. 69. - Agenti consolari non capi di posto consolare.
- Ogni Stato è libero di decidere se stabilirà o ammetterà agenzie consolari rette da agenti consolari che non sono stati designati come capi di posto consolare dallo Stato di invio.
- Le condizioni nelle quali le agenzie consolari ai sensi del paragrafo 1. del presente articolo possono esercitare la loro attività, come i privilegi e le immunità di cui possono godere gli agenti consolari che le reggono, sono fissate da accordo tra lo Stato d'invio e la Stato di residenza.
Art. 70. - Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.
- Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente, nella misura in cui il contesto lo permette, all'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.
- I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o diversamente incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.
- Nell'esercizio di funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:
- alle autorità locali della circoscrizione consolare;
- alle autorità centrali dello Stato di residenza se le leggi, i regolamenti e gli usi dello Stato di residenza o gli accordi internazionali sulla materia lo permettono.
- I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica, menzionati al paragrafo 2. del presente articolo, restano determinati dalle regole del diritto internazionale concernente le relazioni diplomatiche.
Art. 71. - Dipendenti dallo Stato di residenza o residenti permanenti in esso.
- A meno che facilitazioni, privilegi e immunità supplementari non sono state accordate dallo Stato di residenza, i funzionari consolari che sono dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti beneficiano solo dell'immunità di giurisdizione e dell'inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio della loro funzione e dei privilegio previsto al paragrafo 3. dell'articolo 44. Per ciò che riguarda questi funzionari consolari, lo Stato di residenza è ugualmente vincolato dall'obbligo previsto dall'articolo 42. Allorché un'azione penale è intrapresa contro un tale funzionario consolare, la procedura deve essere condotta, salvo che l'interessato è in stato d'arresto o di detenzione, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.
- Gli altri membri dei posto consolare che sono dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti e i membri della loro famiglia, così come i membri della famiglia dei funzionari consolari considerati al paragrafo 1 del presente articolo, beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità solo nella misura in cui questo Stato glieli riconosce. I membri della famiglia di un membro del posto consolare e i membri del personale privato che sono essi stessi dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti beneficiano ugualmente delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità solo nella misura in cui questo glieli riconosce. Tuttavia lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione su queste persone in maniera da non intralciate eccessivamente l'esercizio delle funzioni del posto consolare.
Art. 72. - Non-discriminazione.
- Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato di residenza non farà discriminazione fra gli Stati.
- Tuttavia non saranno considerati come discriminatori:
- il fatto, per lo Stato di residenza, d'applicare restrittivamente una delle disposizioni della presente Convenzione se questa è così applicata ai suoi posti consolari nello Stato d'invio;
- il fatto, per alcuni Stati, di farsi scambievolmente beneficiare, per costume o per vie d'accordo, d'un trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 73. - Rapporto tra la presente Convenzione e gli altri accordi internazionali.
- Gli accordi della presente Convenzione non ledono gli altri accordi internazionali in vigore nei rapporti tra gli Stati che fanno parte di questi accordi.
- Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà impedire agli Stati di concludere accordi internazionali che confermino, completino o sviluppino le sue disposizioni, o estendano il loro campo d'applicazione.
CONVENZIONE DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74. - Firma.
La presente Convenzione sarà «aperta» alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata, così come a quella di tutti gli Stati Partecipanti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire aderente alla Convenzione nella seguente maniera: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art. 75. - Ratifica.
La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli istrumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 76. - Adesione.
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'art. 74. Gli istrumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 77. - Entrata in vigore.
- La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno che seguirà la data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo istrumento di ratifica o d'adesione.
- Per ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo istrumento di ratifica o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo istrumento di ratifica o d'adesione.
Art. 78. - Notifica da parte del Segretario Generale.
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'articolo 74:
- le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli istrumenti di ratifica o d'adesione, conformemente agli artt. 74, 75 e 76;
- la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'art. 77.
Art. 79. - Testi facenti fede.
L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà avere copia conforme certificata a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate all'art. 74.
IN FEDE del che, i plenipotenziari sottofirmati, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.
CONVENZIONE DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
IL TESTO DEI DUE PROTOCOLLI FACOLTATIVI DI VIENNA
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
PROTOCOLLO DI FIRMA FACOLTATIVA CONCERNENTE LA ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITA'
Gli Stati Parte del presente protocollo e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, che sarà da qui in poi chiamata « la Convenzione », che è stata adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963.
Esprimendo il loro desiderio di stabilire tra di loro delle norme relative all'acquisizione della nazionalità da parte dei membri del posto consolare e i membri della loro famiglia conviventi,
hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:
Art. I.
- Ai fini del presente Protocollo, l'espressione « membro del posto consolare » ha il significato che gli è attribuito nella lettera g) del paragrafo i dell'art. primo della Convenzione, cioè che essa si intende propria dei « funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio ».
Art. II.
- I membri del posto consolare che non hanno la nazionalità dello Stato di residenza e i membri della loro famiglia conviventi non acquistano la nazionalità di questo Stato per il solo effetto della sua legislazione.
Art. III.
- Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che diventeranno Parte della Convenzione nella seguente maniera: fino al 31 Ottobre 1963 al Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964 alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art. IV.
- Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli istrumenti della ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. V.
- Il presente Protocollo resterà aperto all'adesione di tutti gli Stati che diventeranno Parte della Convenzione. Gli istrumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. VI.
- Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno stesso della Convenzione o, se questa seconda data è piú lontana, il trentesimo giorno seguente la data di deposito del secondo istruimento di ratifica del Protocollo o di adesione a questo Protocollo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- Per tutti gli Stati che notificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1. del presente articolo, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo istruimento di ratifica o di adesione.
Art. VII.
- Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire Parte della Convenzione:
- a) le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli istrumenti di ratifica o d'adesione, conformemente agli articoli III, IV e V;
- b) la data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore, conformemente all'art. VI.
Art. VIII.
- L'originale del presente Protocollo i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà delle copie conformi certificate a tutti gli Stati considerati all'articolo III.
IN FEDE del che i plenipotenziari sottofirmati, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Vienna, il ventiquattro aprile milienovecentosessantatre.
CONVENZIONE DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
PROTOCOLLO DI FIRMA FACOLTATIVA CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE
Gli Stati del presente Protocollo e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari che sarà da qui in poi chiamata la «Convenzione » che è stata adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963. Esprimendo il loro desiderio di ricorrere, per quanto li riguarda, alla giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia per la soluzione di tutte le controversie toccanti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione a meno che un altro modo di regolamento non sia stato accettato di comune accordo dalle parti in un lasso di tempo ragionevole,
Hanno convenuto circa le disposizioni seguenti:
Art. I.
- Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione dipendono dalla competenza obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia, che, a questo titolo, potrà essere adita da una richiesta di ciascuna delle parti in controversia che sarà essa stessa Parte del presente Protocollo.
Art. II.
- Le parti possono convenire, in un lasso di tempo di due mesi dopo la notifica da una parte all'altra che eseiste a suo avviso un litigio, d'adottare di comune accordo, invece del ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, una procedura davanti ad un tribunale d'arbitraggio. Una volta trascorso questo periodo, ogni parte può, per via di richiesta, interessare la Corte della controversia.
Art. III.
- Le parti possono ugualmente convenire di comune accordo, nello stesso periodo di due mesi , di ricorrere ad una procedura di conciliazione prima di chiamare in causa la Corte Internazionale di Giustizia.
- La Commissione di conciliazione dovrà formulare le sue raccomandazioni nei cinque mesi seguenti la sua costituzione. Se queste non vengono accettate dalle parti in lite, nel periodo di due mesi dal loro enunciato, ogni parte sarà libera di investire la Corte della controversia per via d'istanza.
Art IV.
- Gli Stati Parte della Convenzione, del Protocollo di firma facoltativa concernente l'acquisizione della nazionalità e del presente Protocollo possono in ogni momento dichiarare di estendere le disposizioni del persente Protocollo alle divergenze risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del protocollo di firma facoltativa concernente l'acquisizione della nazionalità. Queste dichiarazioni saranno notificate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. V.
- Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che diventeranno Parte della Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1963 al Ministero Generale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964 alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art. VI.
- Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli istrumentI di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. VII.
- Il presente Protocollo resterà aperto all'adesione di tutti gli Stati che diverranno Parte della Convenzione. Gli istrumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. VIII.
- Il presente Protocollo entrerà in vigore lo Stesso giorno della Convenzione o, se questa seconda data è più lontana, il trentesimo giorno seguente la data di deposito dei secondo istrumento di ratifica del Protocollo o d'adesione a questo Protocollo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- Per tutti gli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo i del presente articolo, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o d'adesione.
Art. IX.
- Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire Parte della Convenzione:
- a) le firme apposte al presente protocollo e il deposito degli istrumenti di ratifica o d'adesione, conformemente agli artt. V, VI e VII;
- b) le dichiarazioni fatte conformemente all'art. VI del presente Protocollo;
- c) la data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore, conformemente all'articolo VIII.
Art. X.
- L'originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copie conformi certificate a tutti gli Stati considerati all'art. V.
IN FEDE dei che i plenipotenziari sottofirmati, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.
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